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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15838/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza impugnata con tre motivi principali: 1) mancata concessione dell'attenuante della provocazione (art. 62, comma 1, n. 2 c.p.) sostenendo che l'omicidio sarebbe stato determinato da una provocazione della vittima (strattonamento e colpo alla spalla); 2) erronea applicazione dell'aggravante del "mezzo insidioso" (art. 577, comma 1, n. 2 c.p.), poiché non vi sarebbero comportamenti insidiosi ma un semplice colpo con un coltello; 3) mancata prevalenza delle attenuanti generiche, riconosciute solo in equivalenza alle aggravanti, nonostante la storia personale dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione: 1) dichiara inammissibile il primo motivo (provocazione) ritenendo che il contesto di "sfida" e i numerosi precedenti contrasti impediscano di qualificare l'evento come provocazione idonea ad attenuare la responsabilità; 2) accoglie il secondo motivo: l'aggravante del mezzo insidioso è stata ritenuta applicata con motivazione non pienamente conforme ai criteri di legittimità e viene annullata limitatamente al riconoscimento di tale aggravante, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'assise; la Cassazione precisa il principio di diritto: per i delitti commessi con coltello il mero occultamento dell'arma o la semplice repentinità del gesto non bastano a integrare il "mezzo insidioso"; è richiesto un quid pluris consistente in un inganno che renda la vittima incapace di avvedersi del pericolo; 3) dichiara inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, rilevando che il ricorrente non ha affrontato il punto della norma (art. 69, comma 4 c.p.) che vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. Dispositivo: annullamento limitato relativo alla sussistenza della circostanza aggravante del mezzo insidioso e rinvio per nuovo giudizio su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma di riferimento per i motivi di ricorso in Cassazione: inosservanza o erronea applicazione della legge penale; usata come titolo dei motivi impugnatori.

  • art. 62, comma 1, n. 2 c.p.

    Attenuante della provocazione: la Corte di merito ha ritenuto non applicabile l'attenuante per la condotta di sfida del ricorrente, che esclude la riconoscibilità della provocazione.

  • art. 577, comma 1, n. 2 c.p.

    Aggravante del "mezzo insidioso": la Cassazione precisa che indica un mezzo che, per natura o per modo e circostanze d'uso, reca in sé un pericolo nascosto tale da sorprendere la vittima; nel caso di coltello non è sufficiente il mero occultamento o la repentinità del gesto, ma serve un inganno che renda la vittima incapace di avvedersi del pericolo.

  • art. 69, comma 4 c.p.

    Disciplina il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata: motivo di doglianza sul bilanciamento delle circostanze ritenuto inconferente perché non affronta questo specifico parametro richiamato dalla Corte d'appello.

  • art. 173, comma 2 disp. att. c.p.p.

    Principio di diritto enunciato cui deve uniformarsi il giudice di rinvio: la Cassazione definisce i criteri interpretativi concernenti la configurabilità del mezzo insidioso e vincola il giudice del rinvio.

Massime di principio

  • L'attenuante della provocazione non è applicabile se l'imputato ha "portato" o accettato la sfida: comportamenti che integrano una condotta illecita di sfida escludono la rilevanza mitigante della provocazione.
  • Per l'aggravante del mezzo insidioso (art. 577, comma 1, n. 2 c.p.) non è sufficiente il solo occultamento di un'arma o la sola rapidità del gesto quando il contesto rende prevedibile il rischio; è necessario un quid pluris che configuri un vero inganno nel quale la vittima è caduta e di cui non poteva avvedersi.
  • Nel caso di reati commessi con strumenti intrinsecamente violenti (es. coltello) l'affermazione dell'insidiosità richiede una motivazione che colleghi il modo d'uso dell'arma alle condizioni che hanno reso la difesa della vittima impossibile o significativamente più difficoltosa.
  • In sede di cassazione le censure devono confrontarsi esplicitamente con la motivazione del provvedimento impugnato: argomentazioni generiche o che non affrontano le norme specifiche richiamate dal giudice di merito sono inammissibili.
  • Quando la Corte d'appello conferma in parte la motivazione di primo grado, ai fini del controllo di legittimità le motivazioni di primo e secondo grado si integrano e formano un unico corpo argomentativo valutabile dalla Cassazione.
  • Se si mira a contrastare il riconoscimento di aggravanti basate su fattispecie complesse (come l'insidiosità) è necessario sviluppare prove e motivazioni sul punto fattuale (modus operandi, visibilità dell'arma, atteggiamenti antecedenti) perché la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame ma non supplire al giudice di merito nell'accertamento dei fatti.

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