Cassazione Civile, Ordinanza n. 22804/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un pubblico ministero aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro un decreto di liquidazione dei compensi professionali a spese dello Stato emesso in favore di un avvocato per attività difensiva svolta in più procedimenti di protezione internazionale. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività. In cassazione la Procura deduceva, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 e 45 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 16 d.l. n. 179/2012, sostenendo che la comunicazione del decreto non fosse stata validamente provata e che, quindi, non si potesse ritenere decorso il termine per opporsi; con il secondo motivo invocava anche l’art. 2697 c.c., sostenendo che fosse stato omesso di considerare un’attestazione amministrativa interna da cui emergeva l’assenza di un registro di passaggio e della data di ricezione del fascicolo, con conseguente onere della controparte di provare una precedente conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che, indipendentemente dalla questione della validità o meno della comunicazione del decreto, l’opposizione era comunque tardiva perché proposta oltre il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 quando manchi una comunicazione idonea a far decorrere il termine breve. Nel caso concreto, il decreto era stato emesso il 30 novembre 2018 e l’opposizione era stata proposta solo il 19 dicembre 2019, dunque oltre il termine. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese, sia perché il ricorrente era un organo requirente, sia perché gli intimati non avevano svolto attività difensiva. Ha infine dato atto che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 136 c.p.c.
Le forme di comunicazione devono garantire consegna al destinatario o trasmissione secondo le modalità previste dalla norma; tuttavia, la Corte non fonda la decisione su questo profilo perché reputa decisiva la tardività rispetto al termine lungo.
art. 45 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di certezza della comunicazione; la Corte non lo considera decisivo ai fini dell'esito.
art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221
È richiamato per affermare la regola della comunicazione via PEC nei procedimenti civili; la Corte non ne fa la ratio decidendi.
art. 2697 c.c.
Invocato dal ricorrente in relazione all'onere probatorio sulla data di conoscenza della comunicazione; la Corte ritiene comunque assorbente la tardività oltre il termine lungo.
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore a spese dello Stato soggiace al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. quando non intervenga comunicazione idonea.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo di impugnazione si applica anche al procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi a spese dello Stato; nel caso concreto era ormai decorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso professionale emesso a carico dello Stato è soggetta, in mancanza di comunicazione idonea a far decorrere il termine breve, al termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.
- La tardività dell’opposizione può essere dichiarata a prescindere dalla validità formale o dall’effettività della comunicazione del provvedimento, se l’impugnazione è comunque proposta oltre il termine lungo.
- Il decreto di liquidazione dei compensi a spese dello Stato, essendo provvedimento emesso all’esito di un procedimento sommario ma stabile e definitivo, è assoggettato ai rimedi processuali generali previsti per le impugnazioni, salvo diversa disciplina espressa.
- Quando il ricorso è proposto da una Procura della Repubblica quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non segue la condanna alle spese di lite nonostante la soccombenza.
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