Cassazione Civile, Sentenza n. 10221/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza n. 18968/2021 della Corte di Cassazione (rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. Campania - sezione staccata di Salerno). Il ricorrente deduceva un errore di fatto ex art. 395, 1° comma, n. 4), c.p.c., sostenendo che la Corte non avrebbe considerato le specifiche contestazioni e la documentazione da lui prodotta, idonee a escludere la riconducibilità alle sue disponibilità delle somme risultanti dalla "fiche" tratta dalla cosiddetta "Lista Falciani" (valore meramente indiziario secondo il ricorrente), e che quindi l'atto giurisdizionale sarebbe viziato per erronea valutazione dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rigettato l'istanza di sospensione/estinzione del giudizio fondata sulla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 231 ss., legge 29/12/2022, n.197, ritenendola inapplicabile al caso (la definizione agevolata non opera per le controversie il cui unico rimedio sia la revocazione e, per di più, la definizione prospettata riguardava carichi a ruolo non pertinenti al presente giudizio). Quanto al merito della revocazione, la Corte ha ritenuto che la pretesa omissione di considerazione di atti e documenti costituisse valutazione giurisdizionale e non errore di fatto revocatorio: l'errore di fatto rilevante per la revocazione deve essere un contrasto oggettivo e immediatamente riscontrabile tra la rappresentazione della sentenza e gli atti processuali, essenziale e decisivo per l'esito. La Corte ha quindi concluso che non sussiste tale errore e ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in € 5.800,00) e al pagamento del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
legge 29 dicembre 2022, n. 197
La norma sulla definizione agevolata delle liti fiscali riguarda controversie non ancora decidende con pronunce definitive e soggette a mezzi ordinari di impugnazione; non si applica alle controversie il cui unico rimedio residuo sia la revocazione né a controversie il cui oggetto siano gli atti di accertamento precedenti l'iscrizione a ruolo menzionata dalla definizione.
codice di procedura civile
art. 395, primo comma, n. 4)
Indica il vizio di fatto come possibile motivo di revocazione; la Corte ricorda i requisiti rigorosi dell'errore di fatto revocatorio (contrasto oggettivo, immediatezza, essenzialità e decisività).
codice di procedura civile
La pendente facoltà di revocazione non impedisce il passaggio in giudicato della decisione di cassazione respinta; tale principio viene ricollegato all'inapplicabilità della definizione agevolata al caso concreto.
codice civile
Richiamato dal ricorrente come parametro in tema di prova e presunzioni; la Corte osserva che la "fiche" e la "Lista Falciani" possono assumere valore indiziario ma l'attribuzione delle somme al contribuente è questione valutativa che richiede considerazione complessiva dei fatti e delle giustificazioni prodotte.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata per l'eventuale obbligo del ricorrente al pagamento del contributo unificato per l'impugnazione, qualora dovuto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c.) richiede un errore oggettivo, immediatamente riscontrabile negli atti, essenziale e decisivo per la decisione: non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni giurisdizionali o valutazioni di merito che potevano essere sollevate con i mezzi ordinari.
- Documenti tratti dalla cosiddetta "Lista Falciani" o "fiche" bancarie possono avere valore indiziario e sono utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria; tuttavia l'attribuzione delle somme al contribuente richiede una valutazione complessiva e, se il contribuente non fornisce adeguate giustificazioni, il giudice può ritenere provata la sottrazione a tassazione sulla base delle presunzioni e della valutazione degli elementi probatori.
- La definizione agevolata delle liti ai sensi della legge n.197/2022 non sospende né estingue automaticamente giudizi in cui l'unico rimedio possibile sia la revocazione, né si applica quando la definizione proposta riguarda carichi a ruolo non pertinenti al contenuto della controversia principale.
- Questioni di titolarità o disponibilità di somme e altre contestazioni di merito devono essere sollevate con i mezzi di impugnazione ordinari (es. ricorso per cassazione); non possono essere trasformate in motivo di revocazione se fossero state censurabili con ricorsi precedenti.
- Chi propone revocazione rischia la condanna alle spese e agli oneri del rito (compreso contributo unificato) in caso di inammissibilità o rigetto: pertanto valutare attentamente la sussistenza dei rigorosi requisiti di revocazione prima di procedere.
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