Ordinanza n. 3036/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento 1) del Decreto n. 9069, del 29/07/2024, notificato il 02/08/2024, con il quale il Rettore dell’Università -OMISSIS-ha applicato al ricorrente la sanzione disciplinare dell''esclusione temporanea dall’Università della durata di un anno, irrogata dal Senato Accademico con effetti dalla data di notifica del Decreto; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di esclusione temporanea dall’Università per la durata di un anno, nonché gli atti del procedimento disciplinare
Esito
La controversia
Lo studente ha impugnato il decreto rettorale con cui gli è stata applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione temporanea dall’Università per un anno, irrogata dal Senato accademico. Nella fase di verifica della permanenza dell’interesse, l’Università ha sostenuto che l’interesse fosse venuto meno perché il periodo di sospensione era già decorso. Il ricorrente ha invece dichiarato di conservare interesse alla decisione di merito, deducendo che la sanzione, pur esaurita nella sua durata, avrebbe prodotto effetti pregiudizievoli permanenti, poiché iscritta nella carriera accademica, trascritta nei fogli di congedo e comunicata alle Università e agli altri istituti di istruzione universitaria della Repubblica italiana. Ha inoltre prospettato l’interesse a una pronuncia di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente circa la persistenza dell’interesse alla decisione, ritenendo che essa fosse configurabile nonostante il decorso del periodo di sospensione. Secondo il Collegio, gli effetti pregiudizievoli permanenti dedotti, suscettibili di essere eliminati soltanto dall’annullamento giudiziale con efficacia retroattiva ex tunc, e l’interesse a una pronuncia di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori giustificano la prosecuzione del giudizio. È stata quindi fissata l’udienza pubblica del 24 novembre 2026 per la trattazione del merito, con riserva di ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese. L’ordinanza non decide la legittimità della sanzione disciplinare.
Norme richiamate
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Il ricorrente invoca la possibilità di ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, anche a fronte del decorso del periodo di efficacia della sanzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il decorso del periodo di efficacia di una sanzione disciplinare non determina necessariamente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso quando il provvedimento abbia prodotto o possa produrre effetti pregiudizievoli permanenti ulteriori rispetto alla durata della sanzione.
- L’interesse alla decisione può permanere quando il ricorrente deduca che l’annullamento con efficacia ex tunc sia necessario per eliminare annotazioni o comunicazioni pregiudizievoli derivanti dal provvedimento impugnato.
- Anche dopo l’esaurimento degli effetti temporali della sanzione, può sussistere l’interesse a una pronuncia sull’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ove tale interesse sia prospettato in modo concreto.
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