Cassazione Penale, Sentenza n. 45638/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte di appello che ha disposto la consegna (mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Lisbona per traffico internazionale aggravato di cocaina), deducendo violazione di legge poiché la Corte avrebbe ignorato che pendeva in Italia un procedimento per gli stessi fatti (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) e, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto ritenere operante il rifiuto facoltativo di consegna previsto dall'art. 18-bis comma 1 lett. b) della legge n. 69/2005. Sostiene inoltre che la Corte di appello avrebbe eluso le indicazioni della sentenza di annullamento della Cassazione, non effettuando il dovuto raffronto storico-naturalistico delle condotte contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha confermato che l'art. 18-bis comma 1 lett. b) della legge n. 69/2005 prevede un motivo facoltativo di rifiuto della consegna e che la decisione di esercitarlo spetta all'autorità giudiziaria che deve valutare l'interesse nazionale all'esercizio dell'azione penale. Ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione della Corte di appello, la quale aveva svolto il confronto tra i procedimenti, riconoscendo l'identità del fatto (importazione in Portogallo di ingenti quantità di cocaina occultate nelle tavole da surf) ma rilevando l'assenza di ragioni per rifiutare la consegna: i fatti si sono svolti in territorio straniero, i correi sono giudicati in Portogallo e l'autorità giudiziaria italiana ha chiesto l'archiviazione del procedimento, sicché non sussiste un effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione italiana che giustifichi il rifiuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione di euro 3.000; la cancelleria curerà gli adempimenti di legge (art. 22 comma 5, legge n. 69/2005).
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005 n. 69, art. 18-bis comma 1 lett. b)
Prevede un motivo facoltativo di rifiuto della consegna se per lo stesso fatto è pendente in Italia un procedimento penale; la scelta di rifiutare o meno è rimessa all'autorità giudiziaria che valuta l'interesse nazionale all'esercizio dell'azione penale.
legge 22 aprile 2005 n. 69, art. 18 comma 1 lett. p)
Richiamata nella giurisprudenza per distinguere i casi di rifiuto obbligatorio da quelli facoltativi; la Corte ricorda che il motivo obbligatorio presuppone una situazione oggettiva di effettivo esercizio della giurisdizione nazionale.
art. 74 d.p.r. 309/1990
Norma penale sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; citata nella qualificazione del procedimento italiano parallelo.
codice di procedura penale, art. 627
Richiamato in relazione alle censure di violazione di legge; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione dell'art. 627 in ordine ai vizi dedotti.
legge 22 aprile 2005 n. 69, art. 22 comma 5
Prevede adempimenti della cancelleria in caso di esecuzione del mandato di arresto europeo; la sentenza ordina gli adempimenti conseguenti.
Massime di principio
- L'art. 18-bis comma 1 lett. b) della legge n. 69/2005 è un motivo facoltativo di rifiuto della consegna: la decisione spetta all'autorità giudiziaria che deve valutare l'interesse nazionale all'esercizio dell'azione penale.
- Per verificare l'identità dei fatti tra procedimenti nazionali e stranieri il giudice deve compiere un raffronto concreto e specifico delle condotte nei loro elementi storico-naturalistici (tempo, luogo, persone, modalità).
- La semplice pendenza di un procedimento in Italia non obbliga automaticamente al rifiuto della consegna: è rilevante l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale (indagini concrete, istruttoria effettiva), non un mero interesse potenziale.
- Se l'autorità nazionale ha chiesto l'archiviazione o non vi è concreta prospettiva di processo in Italia, ciò indebolisce la ragione per negare la consegna a uno Stato terzo.
- Il soggetto destinatario del mandato non può, in sede di legittimità, impugnare la scelta discrezionale dell'autorità giudiziaria di non avvalersi del rifiuto facoltativo, purché la decisione sia adeguatamente motivata.
- Quando si ravvisa identità del fatto contestato, il giudice che decide sulla consegna deve motivare espressamente le ragioni che inducono al rifiuto o all'esecuzione, considerando l'interesse dello Stato ad esercitare l'azione penale.
- La litispendenza può essere causa ostativa alla consegna se sussiste il concreto rischio che all'estero si formi un giudicato che impedisca l'esercizio della giurisdizione italiana; tuttavia occorre dimostrare un effettivo esercizio della giurisdizione nazionale.
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