Cassazione Penale, Ordinanza n. 02539/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti nel regime dell'impugnazione avverso sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. Deduceva, in modo generico, la mancata qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di cassazione rileva però che, trattandosi di ricorso avverso sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo proposto non integra un dedotto errore manifesto di qualificazione, ma richiede una verifica di fatto e di merito non consentita in sede di legittimità in questo tipo di ricorso.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamo alla sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, contro la quale opera il regime speciale di impugnazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per quattro categorie tassative di motivi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017 n. 103
la disciplina del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. si applica dal 3 agosto 2017 alle impugnazioni relative a richieste di applicazione della pena formulate dopo tale data.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
norma evocata dal ricorrente per sostenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma senza specificare un errore manifesto desumibile immediatamente dalla sentenza.
art. 448 c.p.p.
norma processuale centrale in materia di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto, nel giudizio di patteggiamento, deve emergere come errore manifesto risultante immediatamente dalla sentenza; non è consentito dedurre censure che implichino una nuova verifica degli atti o una rivalutazione fattuale/probatoria.
- La disciplina restrittiva introdotta dalla L. n. 103/2017 si applica alle richieste di applicazione della pena formulate dopo il 3 agosto 2017.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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