Sentenza n. 330/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere negativo della Commissione paesaggistica comunale e asserito rigetto implicito o silenzio-diniego sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa a un ponte carraio esistente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il parere negativo espresso dalla Commissione paesaggistica del Comune di Cologne il 18 dicembre 2024 sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa alla sistemazione e all’ampliamento di un ponte carraio sulla roggia Fusia, nonché la comunicazione con cui il Comune aveva trasmesso il parere alla Soprintendenza affermando che il silenzio di quest’ultima sarebbe stato interpretato come conferma del parere negativo. È stato inoltre dedotto il provvedimento implicito di rigetto o, in alternativa, il silenzio-diniego formatosi sull’istanza. L’intervento riguardava un ponte ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico, che i ricorrenti avevano dichiarato privo di concessione demaniale e autorizzazione paesaggistica; l’istanza era stata presentata ai sensi degli artt. 167, comma 4, e 181 del d.lgs. 42/2004. La Commissione comunale aveva ritenuto che le opere costituissero ampliamento di superficie edificata e, quindi, non rientrassero nei presupposti per l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica. I ricorrenti hanno sostenuto che il parere negativo e il silenzio della Soprintendenza avessero determinato il rigetto dell’istanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che sull’istanza del 10 luglio 2024 non era stato adottato alcun provvedimento conclusivo né si era verificato un arresto procedimentale immediatamente lesivo. Il parere della Commissione paesaggistica non poteva costituire un provvedimento implicito di rigetto: la Commissione è competente a esprimere un parere, ma non ad adottare la determinazione finale, spettante al dirigente comunale; inoltre, il parere non è vincolante per il Comune. Mancava pertanto sia la competenza dell’organo dal cui atto si pretendeva di ricavare il provvedimento implicito, sia l’univocità del collegamento tra parere e rigetto finale. Neppure l’inerzia del Comune poteva essere qualificata come silenzio-diniego, poiché tale effetto deve essere previsto dalla legge e nessuna norma lo stabiliva nella fattispecie. Il silenzio della Soprintendenza non poteva valere come parere negativo o conferma del parere comunale, in quanto l’art. 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004 non attribuisce tale significato all’inerzia; il Comune non poteva modificarne la valenza mediante una propria comunicazione. Il procedimento doveva quindi ritenersi ancora pendente e privo di un atto autonomamente impugnabile. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
La compatibilità paesaggistica postuma è ammessa solo nei presupposti tassativamente previsti dalla norma; la Commissione comunale ha ritenuto che l’intervento comportasse ampliamento di superficie edificata.
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
La norma disciplina il procedimento e i termini per la decisione sull’accertamento postumo, ma non attribuisce al silenzio della Soprintendenza il valore di parere negativo né consente al Comune di stabilirne autonomamente gli effetti.
art. 181 d.lgs. 42/2004
È indicato quale base normativa dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, senza che la sentenza ne sviluppi una specifica interpretazione.
art. 136, lett. d, d.lgs. 42/2004
Individua la categoria di bellezze paesaggistiche relativa alle bellezze panoramiche e ai punti di vista o belvedere; il vincolo gravante sull’area era ricondotto a tale fattispecie.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al giudice di rilevare d’ufficio, nel contraddittorio delle parti all’udienza, la questione relativa alla carenza di interesse derivante dall’assenza di un atto lesivo.
art. 21-septies l. 241/1990
È richiamato quale argomento sistematico a sostegno del principio generale di libertà delle forme, nell’ambito della ricostruzione del provvedimento amministrativo implicito.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo implicito è configurabile soltanto quando esista una manifestazione di volontà amministrativa a monte, proveniente dall’organo competente, dalla quale il contenuto del provvedimento non adottato costituisca l’unica conseguenza possibile e siano ricostruibili gli elementi essenziali del potere esercitato.
- Il parere di un organo consultivo o tecnico non integra un provvedimento implicito finale quando l’organo non è competente ad adottare la determinazione conclusiva e il parere non vincola l’amministrazione procedente, che conserva il potere di discostarsene.
- Il silenzio dell’amministrazione può assumere valore di provvedimento di diniego soltanto se tale effetto è previsto da una norma di legge; l’inerzia amministrativa non può essere trasformata in silenzio-diniego mediante una comunicazione dell’amministrazione procedente.
- Il silenzio della Soprintendenza sul parere previsto nell’ambito del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica non vale come parere negativo o come conferma del parere comunale se la legge non gli attribuisce espressamente tale effetto.
- In assenza di un provvedimento conclusivo o di un atto endoprocedimentale idoneo a determinare un arresto procedimentale, il procedimento amministrativo resta pendente e non sussiste un atto immediatamente lesivo autonomamente impugnabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 510/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 511/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 512/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 513/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 515/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 516/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →