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Sentenza

Sentenza n. 6753/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto i ricorsi contro la revoca dall'incarico di magistrato onorario e contro il non luogo a provvedere sulla domanda di conferma nelle funzioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organi di autogoverno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante aveva impugnato la revoca dall'incarico di giudice onorario di pace, deliberata dal CSM e formalizzata con decreto ministeriale, nonché il successivo provvedimento di non luogo a provvedere sulla domanda di conferma nelle funzioni. La revoca traeva origine da alcuni verbali di udienza nei quali l'orario di chiusura risultava successivo rispetto all'orario di trasmissione telematica, con possibile conseguimento dell'indennità aggiuntiva spettante per udienze superiori a cinque ore. L'interessata sosteneva che le discordanze fossero dovute a meri refusi derivanti dall'uso di modelli e dal malfunzionamento della consolle del magistrato, aggravati da gravi condizioni di salute, e contestava la mancata sospensione del procedimento amministrativo in attesa del processo penale, il difetto di istruttoria e motivazione, l'omessa acquisizione di prove testimoniali e la mancata considerazione della carriera pregressa, delle condizioni personali e di altri errori materiali. Deduceva inoltre che l'assoluzione penale con formula "perché il fatto non costituisce reato" escludesse la rilevanza della condotta e che il superamento della selezione per la conferma avesse prodotto un diritto soggettivo alla stabilizzazione, rendendo meramente dichiarativa la successiva delibera del CSM.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata sospensione del procedimento di revoca, poiché la sospensione era facoltativa e non sussisteva una pregiudizialità necessaria tra procedimento amministrativo e processo penale. I due procedimenti avevano oggetto e finalità diversi: il CSM doveva valutare l'idoneità all'esercizio delle funzioni e la tutela del prestigio della giurisdizione, mentre il giudice penale doveva accertare la responsabilità personale per il reato contestato. L'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, riconducibile alla mancanza del dolo penalmente rilevante, non escludeva la possibilità di valorizzare i medesimi fatti ai fini amministrativi, anche sotto il profilo colposo o della compromissione del prestigio delle funzioni. È stata ritenuta adeguata la ricostruzione probatoria posta a fondamento della revoca: l'errore sull'orario si era ripetuto sistematicamente solo negli ultimi verbali di ciascuna giornata, cioè quelli prossimi al superamento della soglia delle cinque ore, mentre i verbali precedenti riportavano orari coincidenti con la trasmissione telematica; inoltre gli stessi orari erano stati riportati nelle copie cartacee utilizzate per la liquidazione dell'indennità. Tale carattere selettivo e non casuale rendeva non plausibile la tesi del mero errore materiale e rendeva irrilevanti le prove testimoniali sulla complessiva professionalità dell'interessata o sugli altri errori non produttivi di vantaggi economici. Il Collegio ha escluso che le condizioni di salute e il malfunzionamento informatico potessero spiegare la selettività delle alterazioni, che, se dovute a disattenzione o difficoltà tecniche, avrebbero dovuto manifestarsi in modo casuale. È stata ritenuta legittima la motivazione per relationem del CSM mediante il richiamo al parere istruttorio del Consiglio giudiziario, organo territorialmente più vicino ai fatti e idoneo a svolgere gli approfondimenti e le audizioni. È stato inoltre riconosciuto al CSM un amplissimo potere tecnico-discrezionale, soggetto a sindacato giurisdizionale limitato e non esercitato in modo abnorme o palesemente disfunzionale. Quanto alla conferma nelle funzioni, il superamento della prova selettiva non attribuiva automaticamente un diritto alla stabilizzazione: la delibera del CSM aveva natura costitutiva e non meramente ricognitiva, poiché il CSM conservava il potere-dovere di valutare autonomamente il candidato e la complessiva organizzazione giudiziaria. Essendo intervenuta la revoca prima della delibera di conferma, era legittimo il non luogo a provvedere sulla domanda. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 116/2017

    "gravi violazioni di legge"; "condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni"

    Disciplina i presupposti e il procedimento di revoca dall'incarico di magistrato onorario; le condizioni previste possono essere valutate autonomamente dal CSM rispetto all'accertamento penale.

  • art. 29 d.lgs. 116/2017

    La delibera di conferma nelle funzioni di magistrato onorario ha effetti costitutivi e non si limita a recepire automaticamente l'esito positivo della prova selettiva.

  • art. 30-septies comma 1 d.lgs. 116/2017

    Il rinvio consente l'applicazione anche ai magistrati confermati della disciplina della revoca prevista dall'art. 21, comma 5, del d.lgs. 116/2017.

  • art. 3 l. 241/1990

    È compatibile con l'obbligo di motivazione la motivazione per relationem del provvedimento del CSM mediante richiamo al parere istruttorio e motivato del Consiglio giudiziario.

  • art. 97 Costituzione

    È stato invocato dall'appellante in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma la censura è stata respinta.

  • art. 1 comma 3 d.lgs. 116/2017

    È stato richiamato dall'appellante riguardo al limite del carico settimanale dei magistrati onorari, ma non ha inciso sulla decisione.

  • art. 8 D.M. 8 giugno 2023

    Disciplina la procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari e non attribuisce alla commissione un potere costitutivo della stabilizzazione.

Massime di principio

  • Il procedimento amministrativo di revoca dall'incarico di magistrato onorario non deve essere necessariamente sospeso in attesa della definizione del processo penale relativo ai medesimi fatti quando i due procedimenti hanno oggetto e finalità diversi e i fatti possono essere autonomamente valutati ai fini dell'idoneità all'esercizio delle funzioni e della tutela del prestigio della giurisdizione.
  • L'assoluzione penale pronunciata perché il fatto non costituisce reato, in quanto fondata sull'assenza del dolo penalmente rilevante, non impedisce all'amministrazione di valutare autonomamente i medesimi fatti ai fini della revoca dall'incarico onorario, anche quando essi possano integrare una condotta colposa o comunque compromettere il prestigio delle funzioni.
  • La reiterazione sistematica di un'alterazione documentale solo negli atti dai quali può derivare un vantaggio economico costituisce elemento logico idoneo a escludere la riconducibilità della condotta a un mero errore materiale casuale, senza che sia necessaria la prova penale del dolo.
  • Il CSM può motivare per relationem la delibera di revoca dall'incarico di magistrato onorario richiamando il parere motivato del Consiglio giudiziario, al quale possono essere delegate le attività istruttorie in ragione della prossimità ai fatti e della maggiore efficacia delle audizioni e degli accertamenti.
  • Il superamento della prova selettiva per la conferma nelle funzioni di magistrato onorario non determina automaticamente la stabilizzazione del rapporto: la conferma si perfeziona con la successiva delibera del CSM, avente natura costitutiva, che conserva il potere-dovere di svolgere una valutazione autonoma del candidato e dell'organizzazione giudiziaria.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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