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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37191/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 21/03/2025 che aveva rigettato i loro reclami avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente per complessivi euro 71.051.043,08, emesso dal G.I.P. in relazione a reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e reati tributari (artt. 5 e 8 d.lgs. 74/2000). Le doglianze principali erano: mancata autonoma valutazione e nullità del decreto per aver semplicemente richiamato la richiesta del PM (violazione artt. 125 co.3, 321 co.2, 309 co.9 c.p.p., art. 292 c.p.p. e connessi), carenza di motivazione sul fumus commissi delicti e sul periculum in mora, omissione di specifica valutazione sull'impossibilità di esecuzione del sequestro diretto e mancanza di specificazione delle violazioni della normativa bancaria (art. 131-ter TUB). Manna inoltre sostenne che la sua responsabilità fosse limitata a un rapporto professionale con una sola società di contabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze relative all'assenza di autonoma valutazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ammette il richiamo alla richiesta del PM purché il giudice svolga un effettivo vaglio critico e motivi per ciascuna posizione; nel caso di specie il Tribunale aveva dimostrato di aver operato valutazioni autonome (anche in ragione del fatto che aveva rigettato la misura per alcuni reati). Ha inoltre confermato la correttezza della valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora, ritenuti sorretti da elementi istruttori concreti (attività di captazione, osservazione, documentazione contabile, sistema organizzato di movimentazione e occultamento di denaro, rete internazionale e struttura imprenditoriale). Ha ritenuto legittimo il sequestro 'misto' e il ricorso alla confisca per equivalente nei confronti degli amministratori quando risulti l'impossibilità, anche transitoria o funzionale, del sequestro diretto nei confronti della persona giuridica. Infine, il terzo motivo di Lin è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancato confronto specifico con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    associazione per delinquere

    Norma contestata nel capo d'imputazione: la Corte ha ritenuto che gli elementi istruttori consentissero l'astratta riconducibilità dei fatti a questa fattispecie (fumus commissi delicti).

  • artt. 5 e 8 d.lgs. 74/2000

    Reati tributari posti alla base del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ha ritenuto legittima la misura anche in riferimento a tali delitti.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    sequestro preventivo finalizzato alla confisca

    Norma che disciplina il sequestro preventivo per confisca diretta o per equivalente; la Corte ha confermato la legittimità di una struttura 'mista' del decreto di sequestro e l'ammissibilità del sequestro per equivalente quando risulti impossibile il sequestro diretto.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    poteri del tribunale del riesame

    Prevede il potere del tribunale del riesame di annullare il provvedimento impugnato se manca l'autonoma valutazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che disciplina l'ambito di applicazione di tale potere.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    motivazione delle misure cautelari (lett. c)

    Impone la necessità dell'autonoma valutazione degli elementi decisivi; la Corte ha precisato che il richiamo per relationem è ammissibile purché sia presente un effettivo vaglio critico del giudice.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca, oggetto del sequestro preventivo finalizzato: la Corte ha ritenuto corretta l'anticipazione dell'effetto ablativo mediante sequestro, purché motivata sul periculum in mora.

  • art. 131-ter d.lgs. 385/1993

    Richiamata da Lin per contestare carenza di specificazione delle condotte bancarie contestate; la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con le argomentazioni dell'ordinanza.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    impugnazioni e rapporti tra atti

    Richiamato in relazione ai profili procedurali dell'impugnazione; le doglianze relative alla mancata autonoma valutazione sono state ritenute infondate o generiche.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    richiesta del pubblico ministero

    Riferimento alla possibilità che il decreto riporti la richiesta del PM; la Corte ha chiarito che il decreto può richiamare la richiesta purché il giudice svolga un vaglio critico.

  • art. 324, comma 7 cod. proc. pen.

    Richiamato per la compatibilità delle norme sul potere di annullamento del tribunale con la struttura del provvedimento cautelare reale.

Massime di principio

  • Il giudice che emette il decreto di sequestro o l'ordinanza cautelare può richiamare per relationem la richiesta del pubblico ministero, ma deve comunque svolgere un'effettiva autonoma valutazione critica degli elementi ritenuti decisivi e spiegare la rilevanza di tali elementi per ciascuna contestazione.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono generici o non si confrontano specificamente con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; il censore deve indicare i passaggi che dimostrano l'omissione o l'errore motivazionale.
  • In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non è necessaria una ricerca preventiva e capillare di tutti i beni dell'ente: l'impossibilità del sequestro diretto può essere anche transitoria o funzionale e può risultare da elementi ex actis che giustifichino l'aggressione per equivalente nei confronti degli amministratori.
  • Per la legittimità della misura cautelare reale è sufficiente il fumus commissi delicti inteso come astratta riconducibilità del fatto a una fattispecie di reato purché il giudice motivi puntualmente gli elementi che giustificano tale astratta configurabilità; non è richiesta la prova della responsabilità in sede cautelare.
  • La valutazione del periculum in mora deve contenere elementi concreti e specifici che giustifichino il rischio di dispersione o sottrazione dei beni; tuttavia, indizi concreti di sistemi organizzati di occultamento o movimentazione di denaro possono sorreggere il pericolo di dispersione.
  • In sede di riesame e Cassazione il controllo sulla legittimità del sequestro non deve sostituirsi alla valutazione del merito della responsabilità penale, ma deve verificare la coerenza e sufficienza della motivazione rispetto ai presupposti di legge.

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