Cassazione Penale, Sentenza n. 29551/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata per due semestri (6/03-29/05/2006 e 1/05-7/08/2010). Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge/processuale per la partecipazione al Collegio di giudici che avevano già deciso un analogo reclamo (presunta incompatibilità/necessità di ricusazione); (2) vizio di motivazione per avere il Tribunale valutato negativamente la domanda basandosi su condanne e fatti commessi in periodi anteriori e successivi ai semestri contestati, trascurando la buona condotta tenuta in carcere e l'assoluzione intervenuta per taluni fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (manifestamente infondato): l'assenza di tempestiva dichiarazione di astensione o di ricusazione non produce la nullità del provvedimento e non incide sulla capacità del giudice. Ha invece accolto il secondo motivo: la valutazione della liberazione anticipata deve riferirsi al "singolo" semestre di pena; non è corretta l'inferenza automatica di mancata adesione all'opera rieducativa basata su reati commessi molti anni prima dei semestri valutati o su fatti non chiaramente collegati. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo esame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 54, comma 1, Legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 54, comma 1, L. 26/07/1975 n. 354
Stabilisce il requisito della partecipazione all'opera rieducativa per la concessione della liberazione anticipata e impone che la valutazione sia riferita al singolo semestre di espiazione della pena.
art. 34 cod. proc. pen.
Individua le cause di incompatibilità dei giudici; la Corte ricorda però che, se non rilevata dal giudice con astensione né tempestivamente dedotta con ricusazione, non produce nullità automatica del provvedimento.
art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.
La mancata astensione o ricusazione non comporta la nullità del provvedimento ai sensi di questa norma, secondo la giurisprudenza richiamata.
art. 103, comma 2, d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230
art. 103, comma 2, DPR 30/06/2000 n. 230
Elenca i criteri per desumere la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (impegno nel trattamento, rapporti con operatori, compagni di detenzione, famiglia e comunità esterna) e richiede un apprezzamento interno al trattamento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 267/1990
Sent. Corte Cost. n. 267/1990
Sancisce che la verifica delle condizioni per la liberazione anticipata deve riferirsi al singolo semestre di pena, come prescrive la normativa e la finalità dell'istituto.
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata va sempre riferita al singolo semestre di pena per il quale si richiede il beneficio; non è lecito valutare genericamente l'intero arco detentivo come unico periodo.
- La condotta precedente al semestre richiesto e commessa fuori dal regime di detenzione non può, di regola, influenzare negativamente la valutazione del semestre in carcere, salvo casi specifici e motivati (es. reiterazione successiva o reati commessi in periodo contiguo in carcere).
- Eventuali reati commessi dopo il semestre o in stato di libertà possono essere valorizzati come indice di mancata adesione all'opera rieducativa solo se tali fatti dimostrano una recidiva significativa; serve sempre una motivazione adeguata e specifica.
- La prova della "partecipazione all'opera rieducativa" deve desumersi da elementi concreti (impegno nel trattamento, rapporti con operatori e compagni, rapporti familiari e comunitari) secondo i criteri dell'art. 103 DPR 230/2000.
- Questioni di incompatibilità o astensione del giudice devono essere tempestivamente dedotte mediante istanza di ricusazione o rilevate dallo stesso giudice; se non contestate in tempo non comportano di norma la nullità del provvedimento.
- In caso di annullamento per vizio di motivazione il giudice di merito dovrà riesaminare la domanda limitandosi ai parametri e al periodo indicati nella legge, motivando specificamente l'incidenza di eventuali precedenti o successivi fatti di reato.
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