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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29551/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata per due semestri (6/03-29/05/2006 e 1/05-7/08/2010). Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge/processuale per la partecipazione al Collegio di giudici che avevano già deciso un analogo reclamo (presunta incompatibilità/necessità di ricusazione); (2) vizio di motivazione per avere il Tribunale valutato negativamente la domanda basandosi su condanne e fatti commessi in periodi anteriori e successivi ai semestri contestati, trascurando la buona condotta tenuta in carcere e l'assoluzione intervenuta per taluni fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (manifestamente infondato): l'assenza di tempestiva dichiarazione di astensione o di ricusazione non produce la nullità del provvedimento e non incide sulla capacità del giudice. Ha invece accolto il secondo motivo: la valutazione della liberazione anticipata deve riferirsi al "singolo" semestre di pena; non è corretta l'inferenza automatica di mancata adesione all'opera rieducativa basata su reati commessi molti anni prima dei semestri valutati o su fatti non chiaramente collegati. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo esame conforme ai principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 1, Legge 26 luglio 1975, n. 354

    art. 54, comma 1, L. 26/07/1975 n. 354

    Stabilisce il requisito della partecipazione all'opera rieducativa per la concessione della liberazione anticipata e impone che la valutazione sia riferita al singolo semestre di espiazione della pena.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Individua le cause di incompatibilità dei giudici; la Corte ricorda però che, se non rilevata dal giudice con astensione né tempestivamente dedotta con ricusazione, non produce nullità automatica del provvedimento.

  • art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.

    La mancata astensione o ricusazione non comporta la nullità del provvedimento ai sensi di questa norma, secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 103, comma 2, d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230

    art. 103, comma 2, DPR 30/06/2000 n. 230

    Elenca i criteri per desumere la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (impegno nel trattamento, rapporti con operatori, compagni di detenzione, famiglia e comunità esterna) e richiede un apprezzamento interno al trattamento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 267/1990

    Sent. Corte Cost. n. 267/1990

    Sancisce che la verifica delle condizioni per la liberazione anticipata deve riferirsi al singolo semestre di pena, come prescrive la normativa e la finalità dell'istituto.

Massime di principio

  • La valutazione per la liberazione anticipata va sempre riferita al singolo semestre di pena per il quale si richiede il beneficio; non è lecito valutare genericamente l'intero arco detentivo come unico periodo.
  • La condotta precedente al semestre richiesto e commessa fuori dal regime di detenzione non può, di regola, influenzare negativamente la valutazione del semestre in carcere, salvo casi specifici e motivati (es. reiterazione successiva o reati commessi in periodo contiguo in carcere).
  • Eventuali reati commessi dopo il semestre o in stato di libertà possono essere valorizzati come indice di mancata adesione all'opera rieducativa solo se tali fatti dimostrano una recidiva significativa; serve sempre una motivazione adeguata e specifica.
  • La prova della "partecipazione all'opera rieducativa" deve desumersi da elementi concreti (impegno nel trattamento, rapporti con operatori e compagni, rapporti familiari e comunitari) secondo i criteri dell'art. 103 DPR 230/2000.
  • Questioni di incompatibilità o astensione del giudice devono essere tempestivamente dedotte mediante istanza di ricusazione o rilevate dallo stesso giudice; se non contestate in tempo non comportano di norma la nullità del provvedimento.
  • In caso di annullamento per vizio di motivazione il giudice di merito dovrà riesaminare la domanda limitandosi ai parametri e al periodo indicati nella legge, motivando specificamente l'incidenza di eventuali precedenti o successivi fatti di reato.

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