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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24926/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la responsabilità per truffa. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando travisamento della prova e erronea valutazione delle risultanze processuali. In sostanza, il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e chiedeva una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte rileva però che le censure riproducevano doglianze già proposte in appello e già disattese, senza indicare specifici travisamenti decisivi delle prove, e miravano solo a sollecitare una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse esaustiva e coerente con le risultanze processuali, che il ricorso non si confrontasse realmente con essa e che non fossero dedotti travisamenti della prova dotati di decisività tale da disarticolare il ragionamento probatorio.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È il reato per cui è stata affermata la responsabilità dell'imputato; il ricorso non ne contesta in modo ammissibile l'accertamento in fatto.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può tradursi in una mera rilettura del compendio probatorio o in una riproposizione di doglianze di merito già respinte.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre in modo utile censure che si limitino a riprodurre motivi di appello già esaminati e motivatamente respinti dal giudice di merito.
  • Il vizio di travisamento della prova è rilevante solo se l'errore riguarda un dato decisivo, idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e a rendere manifestamente illogica la motivazione.
  • In presenza di "doppia conforme", il sindacato di cassazione resta circoscritto e non consente una nuova valutazione del merito in assenza di evidenti contraddizioni o illogicità della motivazione.
  • Una volta accertata la prova dell'evento illecito e degli elementi essenziali del reato, la difesa deve indicare elementi concreti idonei a confutare la ricostruzione accusatoria; non bastano mere ipotesi alternative non supportate dagli atti.
  • L'omessa prospettazione di una ricostruzione alternativa plausibile non costituisce prova a carico, ma può essere valorizzata come argomento di conferma dell'insussistenza di dubbi ragionevoli sulla responsabilità già desunta dalle prove acquisite.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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