Sentenza n. 5268/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 393 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Latina, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Latina che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro il titolo unico SUAP, il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica relativi alla demolizione, ricostruzione, ampliamento e mutamento di destinazione d’uso di fabbricati commerciali
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
La società proprietaria ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo l’erroneità della declaratoria di difetto di interesse a ricorrere. Ha allegato un possibile deprezzamento del proprio complesso immobiliare, già destinato a usi direzionali e commerciali, quale conseguenza dell’incremento dell’offerta commerciale e dell’aumento del carico urbanistico, del traffico veicolare, dell’inquinamento acustico e atmosferico. Ha inoltre prospettato un pregiudizio alla strada privata in comproprietà, asseritamente utilizzata per la realizzazione e la fruizione dei nuovi interventi, nonché una possibile compressione dei propri diritti dominicali per la costituzione di una servitù di elettrodotto. Ha riproposto anche gli otto motivi di ricorso di primo grado, assorbiti dal TAR, relativi alla legittimità dei titoli edilizi e paesaggistici. La controinteressata ha proposto appello incidentale condizionato sostenendo la tardività del ricorso, poiché la ricorrente avrebbe conosciuto gli estremi dei titoli e l’inizio dei lavori prima dell’accesso agli atti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale, ritenendo manifestamente erronea la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse. Il TAR aveva sostituito alle puntuali allegazioni della ricorrente proprie valutazioni soggettive e non dimostrate circa il possibile miglioramento del contesto urbano e l’aumento, anziché la diminuzione, del valore degli immobili, senza considerare adeguatamente il dedotto incremento del carico urbanistico, del traffico e delle emissioni. Le condizioni dell’azione devono essere verificate sulla base degli elementi desumibili dal ricorso; il pregiudizio può essere prospettato nell’insieme delle allegazioni e successivamente precisato e comprovato nel contraddittorio, ove contestato. Nel caso concreto, le deduzioni relative al possibile deprezzamento del complesso immobiliare e agli effetti urbanistici dell’intervento erano idonee a rendere concreto e attuale l’interesse a ricorrere e palesavano l’utilità derivante dall’eventuale annullamento degli atti. Il Collegio ha quindi annullato la sentenza di primo grado e rimesso la causa al TAR Lazio - Latina ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., per la decisione sui motivi di merito, rimasti assorbiti. L’appello incidentale è stato dichiarato improcedibile per effetto dell’annullamento con rinvio. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 105, comma 1, c.p.a.
La manifesta erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse determina l’annullamento della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione in appello dei motivi di ricorso assorbiti o non esaminati dal giudice di primo grado; nel caso concreto, tali motivi sono rimasti assorbiti dopo il rinvio al TAR.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il difetto delle condizioni dell’azione rilevabile d’ufficio deve essere esaminato nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
art. 104, comma 2, c.p.a.
È stato invocato dal Comune per contestare l’ammissibilità dei nuovi documenti prodotti in appello; la questione è rimasta assorbita.
art. 7 d.P.R. 160/2010
Disciplina il procedimento SUAP nell’ambito del quale è stato rilasciato il titolo unico impugnato; la legittimità sostanziale degli atti non è stata esaminata per il rinvio al primo giudice.
artt. 4 e 6 l.r. Lazio n. 7/2017
Sono stati richiamati quali basi normative dell’intervento di demolizione, ricostruzione, ampliamento e mutamento di destinazione d’uso; le relative censure di merito sono rimaste assorbite.
l. n. 339/1986
È stata richiamata dall’appellante in relazione al prospettato rischio di compressione dei diritti dominicali per la costituzione di una servitù di elettrodotto; il profilo è stato ritenuto marginale o superato.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere contro titoli edilizi può essere dimostrato mediante la prospettazione di un pregiudizio concreto e attuale derivante dall’intervento, quale il possibile deprezzamento dell’immobile, l’aumento del carico urbanistico, del traffico e delle emissioni o la compromissione di diritti dominicali; non è necessario che il pregiudizio sia già definitivamente provato nella fase di verifica delle condizioni dell’azione.
- Le condizioni dell’azione devono essere valutate sulla base dell’insieme delle allegazioni contenute nel ricorso. Il giudice non può dichiarare il difetto di interesse sostituendo alle deduzioni della parte proprie valutazioni soggettive e non dimostrate circa gli effetti favorevoli dell’intervento edilizio.
- Quando il ricorrente prospetta specifici effetti pregiudizievoli dell’intervento edilizio, tali allegazioni possono essere successivamente precisate e comprovate, se contestate dalle controparti o poste in dubbio dal giudice, nel rispetto del contraddittorio previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a.
- La manifesta erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse integra il presupposto per l’annullamento della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
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