Sentenza n. 8564/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’accertamento dell’illegittimità sul silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di formalizzare le istanze di visto di tre lavoratori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio del MAECI sulla richiesta di formalizzazione delle istanze di visto d’ingresso per lavoro subordinato di tre lavoratori stranieri
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di formalizzare le istanze di visto d’ingresso in favore di tre lavoratori stranieri, per i quali aveva ottenuto i nulla osta nominativi quale potenziale datore di lavoro. Nelle more, il MAECI ha comunicato che la competente sede diplomatica aveva convocato i tre interessati per formalizzare le rispettive istanze di visto. Il Collegio ha tuttavia rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, poiché i destinatari delle procedure di visto erano i lavoratori e non il potenziale datore di lavoro. È stata distinta la legittimazione a intervenire nel procedimento amministrativo, astrattamente riconducibile agli artt. 9 e 10 l. 241/1990, dalla legittimazione processuale a far valere in giudizio una posizione giuridica altrui. Il ricorso del datore di lavoro è stato ritenuto configurare un’inammissibile sostituzione processuale, vietata dall’art. 81 c.p.c., non ricorrendo alcuna espressa previsione di legge derogatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva del potenziale datore di lavoro. La convocazione dei tre lavoratori da parte della sede diplomatica, comunicata nelle more del giudizio, non ha determinato una pronuncia di merito sul silenzio, poiché il ricorrente non era legittimato a promuovere il giudizio in nome proprio per ottenere tutela rispetto alla posizione dei lavoratori. Il giudice ha precisato che l’eventuale legittimazione partecipativa nel procedimento amministrativo non coincide con la legittimazione processuale. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 9 e 10 l. 241/1990
La possibile legittimazione del potenziale datore di lavoro a intervenire nel procedimento amministrativo non comporta, di per sé, la legittimazione a proporre il giudizio amministrativo.
art. 81 c.p.c.
salvo i casi espressamente previsti dalla legge
Nessuno può far valere in giudizio, in nome proprio, un diritto altrui, salvo i casi di sostituzione processuale espressamente previsti dalla legge; tale deroga non ricorre nella fattispecie.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare era stata proposta, ma la decisione è stata definita in rito per difetto di legittimazione attiva.
Massime di principio
- La legittimazione a partecipare a un procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 9 e 10 l. 241/1990 non implica automaticamente la legittimazione processuale a impugnare il silenzio o il provvedimento amministrativo, dovendo il soggetto dimostrare la titolarità di una propria posizione giuridica direttamente incisa.
- Il potenziale datore di lavoro che abbia richiesto un nulla osta nominativo per lavoratori stranieri non può proporre in nome proprio un’azione giudiziaria diretta a tutelare il diritto o l’interesse dei lavoratori alla formalizzazione delle domande di visto, in assenza di una specifica previsione legislativa di sostituzione processuale.
- La proposizione di un ricorso amministrativo da parte di un soggetto privo di legittimazione attiva comporta l’inammissibilità della domanda, anche quando l’amministrazione abbia successivamente convocato i destinatari effettivi della procedura.
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