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Sentenza

Sentenza del 04/02/2020 n. 2479 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per il 2003. Il ricorrente contestava la validità della notificazione perché effettuata da un agente di polizia municipale (B.F.) e non da un messo comunale; inoltre contestava l'imputazione dei corrispettivi all'anno 2003, sostenendo che, ai fini di imposte dirette e IVA, rileva l'anno di accettazione delle opere da parte del committente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale aveva riformato la decisione di primo grado ritenendo valida la notificazione (l'agente era stato nominato "messo notificatore" con deliberazione della Giunta comunale) e fondata la pretesa impositiva perché i lavori erano stati accettati nel 2003. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso per tardività, rigettato il primo motivo del ricorrente (sulla notificazione) e accolto il secondo motivo (sulla competenza temporale dei ricavi). Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla C.T.R., in diversa composizione, per riesaminare e motivare correttamente il momento di imputazione dei corrispettivi.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. a)

    a) dai messi comunali ovvero da messi speciali autorizzati dall'Ufficio

    La Corte ha ritenuto rilevante l'effettiva nomina del soggetto da parte della Giunta comunale all'epoca dei fatti: la figura di "messo notificatore" introdotta dal 2006 è estranea al caso, e ciò che conta è che il soggetto fosse ritualmente investito del potere notificatorio ratione temporis.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 2, lett. b)

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'imputazione dei componenti di reddito; la Corte ha ricordato che, per i contratti d'appalto, rileva l'anno in cui i lavori sono stati accettati dal committente.

  • Art. 1665 c.c.

    Richiamato per il principio che l'accettazione del committente (anche per facta concludentia) determina il momento di imputazione dei corrispettivi nei contratti di appalto.

  • D.Lgs. n. 158 del 2015

    Citato dal ricorrente in memoria quanto allo ius superveniens in materia di sanzioni; la Corte non ha preso il provvedimento principale su questo punto nel dispositivo della sentenza riportata.

Massime di principio

  • La validità formale della notificazione va valutata ratione temporis: l'effettiva nomina del soggetto incaricato dalla giunta comunale o dallo statuto competente può rendere legittima la notificazione anche se il ruolo ha denominazioni diverse nel tempo.
  • L'eventuale nullità o invalidità della notificazione non determina automaticamente l'annullamento dell'atto tributario quando risulti, sulla base di prova a carico dell'Amministrazione finanziaria, che il contribuente ha avuto piena e inequivocabile conoscenza dell'atto entro il termine di decadenza per l'esercizio del potere.
  • Nei contratti d'appalto la competenza temporale dei ricavi segue il principio dell'accettazione del committente: i corrispettivi rilevano nell'esercizio in cui è intervenuta l'accettazione (collaudo o facta concludentia), e non è sufficiente fare riferimento a una data di ultimazione dei lavori senza elementi probatori che attestino l'accettazione.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo specifico e congruo la ricostruzione del momento in cui si è verificata l'accettazione del committente; motivazioni generiche (es. richiamo a una data neutra di ultimazione) non soddisfano il principio di adeguata motivazione.
  • Un appello che investe la pronuncia di primo grado può comprendere anche la declaratoria di inesistenza della notificazione; quindi la questione può essere riesaminata in sede di appello se l'interesse dell'appellante lo riguarda.
  • Il mancato rispetto dei termini processuali per il deposito del controricorso determina la sua inammissibilità.

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