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Sentenza

Sentenza n. 2284/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario di Palermo passate in giudicato, relative al pagamento di spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’integrale esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario di Palermo, entrambe passate in giudicato per mancata impugnazione. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di euro 2.111,80, riconosciuti a titolo di spese legali in suo favore quale difensore antistatario, oltre interessi, ulteriore 15% per spese generali, rimborso del contributo unificato ove corrisposto, IVA, CPA, ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il giudice ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’istanza con cui era stato chiesto il passaggio in decisione senza la partecipazione del difensore del ricorrente alla camera di consiglio, trattandosi di incombente processuale non previsto dalle disposizioni vigenti. Ha poi ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, verificati mediante la mancata impugnazione dei titoli, le certificazioni di cancelleria e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La sola contestazione accolta riguarda la rivalutazione monetaria, richiesta dal ricorrente ma non prevista nei titoli giudiziali e comunque priva di adeguato supporto probatorio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione alle due sentenze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante il pagamento delle somme riconosciute a titolo di spese legali, con i relativi accessori dovuti secondo i titoli azionati. È stata esclusa la rivalutazione monetaria, perché non contenuta nei titoli e non provata. Il giudice ha nominato, per l’eventuale protrarsi dell’inerzia, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, prevedendo ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. L’incarico commissariale è stato dichiarato privo di compenso, ritenendosi applicabile per analogia la regola dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il TAR ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione, e che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico utilizzando l’apposito modulo. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 552, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di titoli giudiziali passati in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’esperibilità dell’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola per cui il commissario ad acta, se individuato in un dirigente dell’amministrazione obbligata, non riceve compenso può essere applicata analogicamente anche all’ottemperanza di condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di una somma di denaro, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
  • L’ottemperanza consente di conseguire quanto stabilito dal titolo giudiziale, ma non di ottenere capi di condanna ulteriori o diversi da quelli contenuti nel titolo; pertanto, la rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta se non è stata disposta dalla sentenza azionata.
  • Il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, unitamente al passaggio in giudicato del titolo e all’inerzia dell’amministrazione, integra il presupposto temporale per l’azione di ottemperanza relativa a obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell’amministrazione resistente costituisce un munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile mediante disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta quando l’incarico è conferito a un dirigente dell’amministrazione obbligata può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto condanne al pagamento di somme diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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