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Sentenza

Sentenza del 26/05/2017 n. 2340 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE SOCIALI - Presunzione di liberalità - Requisiti - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La presunzione di liberalità è stata confermata. Il trasferimento è stato considerato soggetto all'imposta sulle donazioni, salvo prova contraria adeguata da parte del contribuente. La mera qualificazione dell'operazione come vendita o cessione onerosa non è sufficiente a superare la presunzione prevista dalla legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trasferimento di partecipazioni sociali tra coniugi o parenti in linea retta, effettuato a un prezzo significativamente inferiore al valore delle quote. Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 131/1986, quando la differenza tra valore e prezzo supera euro 180.795,91, l'operazione può presumersi gratuita e quindi soggetta all'imposta sulle donazioni, in particolare se nell'atto non è indicato il rapporto di parentela e i tributi versati sono inferiori a quelli dovuti per una liberalità. Il contribuente ha contestato tale qualificazione, ma la presunzione è stata ritenuta legale e relativa, con conseguente onere a suo carico di provare in modo puntuale l'effettiva onerosità della cessione.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. n. 131/1986

    I trasferimenti di partecipazioni sociali posti in essere tra coniugi e parenti in linea retta, quando la differenza tra il valore delle quote e il prezzo della cessione supera euro 180.795,91, si presumono eseguiti a titolo gratuito se ricorrono le condizioni previste dalla norma.

    La norma introduce una presunzione legale relativa di liberalità. Il contribuente può superarla, ma deve dimostrare puntualmente che l'operazione è realmente onerosa.

  • Imposta sulle donazioni

    Se la cessione è qualificata come liberalità in base alla presunzione non superata, il trasferimento delle partecipazioni è assoggettato alla relativa imposizione.

Massime di principio

  • Nei trasferimenti di partecipazioni sociali tra coniugi o parenti in linea retta, una rilevante sproporzione tra valore delle quote e prezzo dichiarato può far scattare la presunzione di liberalità.
  • La presunzione è relativa, ma l'onere della prova ricade sul contribuente: occorrono elementi concreti e documentati, come pagamenti effettivi, disponibilità finanziarie, contratti, causali economiche e ragioni dell'operazione.
  • La semplice indicazione nell'atto di un prezzo o della natura onerosa della cessione non è sufficiente, soprattutto quando il prezzo è molto inferiore al valore delle partecipazioni.
  • È importante indicare nell'atto il rapporto di parentela e verificare che i tributi versati siano coerenti con la natura effettiva dell'operazione.
  • In assenza di una prova puntuale dell'onerosità, l'Amministrazione finanziaria può riqualificare il trasferimento come liberalità e recuperare l'imposta sulle donazioni.

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