Cassazione Penale, Sentenza n. 03246/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli per diverse ragioni: 1) Calcagno e Minichini contestano l'inquadramento del loro comportamento nell'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso), sostenendo che il gruppo fosse solo un'aggregazione familiare finalizzata a proteggere la latitanza di Tomaselli e che mancasse la concreta capacità intimidatoria e il metodo mafioso; deducono inoltre vizi riguardo alle prove (dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni) e chiedono il riconoscimento delle attenuanti generiche per l'interruzione della condotta nel 2014. 2) Luongo impugna la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) aggravata dall'agevolazione dell'organizzazione, contestando la ricostruzione probatoria sulla disponibilità/possesso dell'autovettura Lancia Musa (ruolo del telecomando, accesso all'area, datazione del fatto, attendibilità del collaboratore Romano) e la sussistenza del nesso con l'aggravante mafiosa. 3) Sorrentino contesta il trattamento sanzionatorio: rileva che la Corte d'appello ha quantificato l'aumento per l'aggravante dell'agevolazione mafiosa oltre il massimo legale e lamenta il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e l'eccessivo aumento per la continuazione interna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Calcagno Enrico, Luongo Pasquale e Minichini Francesco, ritenendo che le censure fossero, in larga parte, ricostruzioni di merito non idonee in sede di legittimità e che la Corte d'appello avesse fornito valutazioni congrue e riscontri (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, rinvenimento armi, struttura del sodalizio). Per Luongo è stata respinta la prospettazione di aporie probatorie e la richiesta di riconsiderazione dei fatti. Quanto a Sorrentino Maria, la Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha rilevato che la Corte d'appello ha aumentato la pena per l'aggravante di agevolazione mafiosa in misura superiore al massimo legale (superiore alla metà della pena base) e pertanto ha annullato la sentenza nei soli profili sanzionatori disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sulla determinazione della pena. Conseguenze accessorie: i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La Corte ha ribadito che la natura mafiosa si fonda sul "metodo" (uso della forza intimidatrice e imposizione dell'omertà) e non solo sugli scopi; ha ritenuto sussistenti gli elementi del 416-bis per la struttura e le attività del clan Tommaselli, sulla base di dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri materiali
art. 416-bis, comma 1 c.p. (aumento per l'agevolazione mafiosa)
La Corte d'appello aveva applicato l'aumento per l'aggravante mafiosa; la Cassazione ha richiamato il limite legale dell'incremento (non può eccedere la metà della pena) e ha annullato la determinazione della pena di Sorrentino per eccesso rispetto a tale limite
art. 648 c.p.
Norma sulla ricettazione; la Corte d'appello ha ritenuto provata la ricezione/nascosto dell'autovettura da parte di Luongo, valorizzando l'insieme probatorio (accesso all'area, possesso telecomando, intercettazioni e riscontri)
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamata nella contestazione di Luongo circa questioni processuali e valutazioni di prova; la Corte di Cassazione ha ritenuto le doglianze come questioni di merito non ammissibili in sede di legittimità
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Invocata nella contestazione relativa alle dichiarazioni del collaboratore Vanacore (rispetto ai riscontri telefonici); la Corte di merito ha valutato nel complesso i riscontri e ha ritenuto sufficienti le conferme per affermare la responsabilità
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di specificazione dei motivi di ricorso; i ricorrenti erano vincolati a tali limiti nella formulazione dei motivi in Cassazione
art. 611 cod. proc. pen. (modifiche legislative richiamate)
Richiamata la disciplina processuale applicabile al trattamento dei ricorsi presentati dopo il 30.6.2024; la Corte ha trattato i ricorsi su richiesta con intervento delle parti
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali e per il pagamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi per profili di colpa
art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con legge 12 luglio 1991, n. 203
Riferita dall'appellante Sorrentino in relazione alla circostanza aggravante; la Corte ha valutato l'applicazione dell'aumento previsto dalla normativa e ne ha censurato l'eccesso nella determinazione della pena
Massime di principio
- Il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) si valuta sul "metodo" (sistema di intimidazione e imposizione omertosa) e non solo sui legami familiari o sulle intenzioni; legami di parentela non escludono la mafiosità se esistono riscontri concreti (intercettazioni, armi, attività illecite, distribuzione di proventi).
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire prova efficace se corroborate da elementi oggettivi (intercettazioni, sequestri, riscontri documentali); la Corte può ritenere valide propalazioni purché riscontrate nel complesso probatorio.
- In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito o una "riedizione" dei fatti: i motivi che si limitano a chiedere diversa valutazione delle risultanze sono, di regola, inammissibili.
- L'aumento di pena per l'aggravante di agevolazione di un'associazione mafiosa è soggetto a un limite legislativo (non può eccedere la metà della pena base); l'inosservanza di questo limite determina annullamento soltanto della parte sanzionatoria e rinvio per nuovo giudizio.
- Per l'aggravante collegata all'uso dell'autovettura o alla detenzione di beni (es. recettazione con aggravante mafiosa) è necessario dimostrare il nesso fra il bene e l'aiuto concreto all'organizzazione (consapevolezza della provenienza, occulta disponibilità, funzione a vantaggio del sodalizio).
- Se si deducono vizi di motivazione sulle attenuanti o sul computo della continuazione, è possibile ottenere intervento della Corte di legittimità solo quando vi sia un errore di diritto o di calcolo della pena; contestazioni meramente critiche sulla valutazione delle prove restano inammissibili.
- Chi impugna decisioni di merito in Cassazione dovrebbe concentrare i motivi su questioni di diritto o su vizi formali/di motivazione specifici e non su una generale richiesta di riconsiderazione dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02919/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02920/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02921/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02922/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02923/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02924/2026 del 26/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →