Cassazione Civile, Ordinanza n. 05052/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente ministeriale, inquadrato in una posizione funzionale superiore, aveva partecipato a una progressione economica interna per il passaggio a una fascia retributiva ulteriore, senza risultare inizialmente collocato in posizione utile. Sosteneva di aver compilato la domanda con errori materiali e chiedeva che l'amministrazione rettificasse la graduatoria tenendo conto dei dati della precedente carriera, così da attribuirgli un punteggio sufficiente per il collocamento utile con decorrenza indicata e per ottenere le differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione accogliendo l'appello del Ministero. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 4 del decreto direttoriale n. 58572 del 2010, assumendo che la circolare interna escludesse un onere di allegazione a carico dei candidati; 2) violazione dell'art. 97 Cost., invocando la giurisprudenza amministrativa sull'integrazione della domanda in caso di meri errori materiali; 3) violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'art. 18 l. n. 241 del 1990. La Corte ha dichiarato tutti i motivi inammissibili: il primo perché non è consentito denunciare direttamente in cassazione la violazione di un decreto direttoriale e di una circolare interna; gli altri perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata, secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, la P.A. non può modificare le clausole di un bando già emanato e non può quindi ammettere correzioni che alterino le regole della procedura. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese per mancata difesa del Ministero, ma con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando in sostanza la decisione della Corte d'appello che aveva accolto l'appello del Ministero e negato il riconoscimento del punteggio richiesto dal dipendente. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Nessuna statuizione sulle spese è stata emessa, poiché il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 4 del decreto direttoriale n. 58572 del 2010
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non è possibile denunciare direttamente in cassazione la violazione di un decreto direttoriale e di una circolare interna.
art. 97 Cost.
La censura è stata dichiarata inammissibile poiché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata in tema di vincolatività del bando e impossibilità per la P.A. di modificarne le clausole.
art. 43 d.P.R. n. 445 del 2000
La censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la motivazione della corte territoriale sulla non modificabilità del bando.
art. 18 della legge n. 241 del 1990
La censura è stata dichiarata inammissibile per mancata correlazione con la ratio decidendi della sentenza d'appello.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass., Sez. L, n. 24569 del 1° dicembre 2016
È richiamata come precedente secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, la P.A. non ha alcun potere di modificare le clausole di un bando di concorso già emanato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile denunciare direttamente la violazione di atti amministrativi interni o di fonti subprimarie se la censura non è veicolata attraverso corretti parametri normativi di legittimità.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata contestazione della base argomentativa decisiva comporta inammissibilità.
- Nel pubblico impiego privatizzato la pubblica amministrazione è vincolata alle clausole del bando già emanato e non può derogarle in favore di singoli candidati mediante correzioni o integrazioni della domanda che alterino le regole della procedura.
- Quando l'amministrazione ha imposto l'indicazione preventiva dei dati rilevanti nella domanda, l'eventuale errore del candidato non consente di pretendere una modifica postuma del bando o della procedura se ciò comporterebbe una deroga alle condizioni originarie.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso non esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge processuale tributaria generale, se ne ricorrono i presupposti.
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