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Sentenza

Sentenza n. 2426/2026 - Roma, Sezione 5B

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato relativamente all’istanza presentata dalla ricorrente in data 23.04.2025 volta ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo abilitante, rilasciato in SPAGNA, paese membro dell’Unione Europea, nella scuola di istruzione secondaria di II grado, per la disciplina “ADSS – SPEC SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIA DI II GRADO”, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso

Giustizia amministrativa202514499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 23 aprile 2025, diretta a ottenere il riconoscimento, ai fini dell’esercizio della professione docente, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea, relativo alla disciplina ADSS – sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ha dedotto che il Ministero non aveva concluso il procedimento entro il termine previsto dalla disciplina generale e speciale applicabile, individuato nel termine massimo di 120 giorni, comprensivo del termine per verificare la completezza della documentazione e dell’eventuale termine per richiedere integrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adozione di un provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per provvedere senza l’adozione di una decisione espressa. Ha individuato nel Ministero dell’Istruzione e del Merito l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Il Collegio ha interpretato l’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 nel senso che l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni, mentre il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi. Poiché alla data del ricorso il termine era scaduto senza provvedimento finale, il Tribunale ha accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando anche il carattere massivo dei procedimenti. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale dell’azione contro il silenzio-inadempimento e consentono al giudice di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e di ordinare la conclusione del procedimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dalla disciplina applicabile.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l’autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, individuata nel Ministero competente in materia di istruzione.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Prevede il termine entro il quale l’autorità deve verificare la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Impone l’adozione del provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; insieme al termine di verifica e integrazione, determina un termine procedimentale complessivo massimo di quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione dell’autorità competente, già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l’adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a configurare il silenzio-inadempimento dell’amministrazione.
  • Ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve poi essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo può pertanto raggiungere al massimo quattro mesi.
  • Il giudice amministrativo, accertato il silenzio-inadempimento, può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato con la sentenza, anche superiore al termine ordinario quando la complessità o la gestione massiva dei procedimenti lo giustifichi.
  • In caso di persistente inerzia successiva alla scadenza del termine giudiziale, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine per provvedere in luogo dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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