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Sentenza

Sentenza n. 174/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza - della sentenza n. 1034/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, relativa al pagamento della retribuzione professionale docenti, comprensiva degli accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a. deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto a una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 2.016,99, oltre accessori. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva corrisposto la sorte capitale, ma non gli interessi. Il ricorso è stato quindi mantenuto limitatamente alla parte ancora ineseguita. Il TAR ha verificato la ritualità del ricorso, il passaggio in giudicato del titolo e il superamento del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre applicato l'art. 2697 c.c., ritenendo provato dalla ricorrente il fatto costitutivo dell'obbligo di pagamento e gravante sull'Amministrazione l'onere di provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi, onere non assolto, non avendo il Ministero fornito una valida giustificazione dell'inadempimento né contestato la documentazione prodotta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla richiesta di esecuzione della sentenza quanto alla sorte capitale, già pagata dal Ministero. Per la parte residua ha accolto il ricorso, accertando la persistente obbligazione dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, detratte le somme già versate, entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L'obbligo comprende anche le spese e i diritti successivi all'emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per ottenere il passaggio in giudicato e per la registrazione della sentenza; non comprende invece le eventuali spese di precetto, riferibili alla libera scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza. Il TAR ha nominato, per l'ipotesi di inutile decorso del termine, il direttore generale della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Ha escluso il compenso del commissario, ritenendo l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente la disciplina prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge n. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 550,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione l'adempimento e nominare un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza deciso dal TAR, compresi i poteri di ordine all'Amministrazione e di nomina del commissario ad acta.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Provato dal creditore il fatto costitutivo rappresentato dal giudicato, spetta all'Amministrazione debitrice provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo, nonché l'eventuale integrale adempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo il superamento del termine previsto dalla disposizione.

  • art. 7 CCNL del 15 marzo 2001

    Costituisce la fonte del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo posto in esecuzione.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    Individua la misura degli accessori riconosciuti sulla somma dovuta, secondo il richiamo contenuto nel titolo esecutivo.

  • art. 22 legge n. 724/1994

    Richiama la disciplina dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 per gli accessori dovuti sulla condanna pecuniaria.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta dipendente dell'Amministrazione è stata applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dai giudizi ex legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina posta a fondamento dell'applicazione analogica dell'assenza di compenso per il commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il creditore deve provare il titolo esecutivo e l'inadempimento; una volta provato il fatto costitutivo dell'obbligo, spetta all'Amministrazione debitrice dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, compreso l'eventuale integrale pagamento.
  • Il pagamento della sola sorte capitale determina la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla parte del giudizio di ottemperanza relativa al capitale, ma non preclude la prosecuzione del giudizio per gli accessori e per le ulteriori componenti ancora dovute.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato può comprendere, oltre alla somma principale e ai relativi accessori, le spese e i diritti successivi all'emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per ottenere il passaggio in giudicato e per la registrazione della sentenza; non comprende invece le spese di precetto, se sostenute per libera scelta del creditore mediante strumenti diversi dall'ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine decorrente dalla scadenza di quello concesso all'Amministrazione debitrice e autorizzandolo a delegare le attività a un dirigente o funzionario della struttura competente.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'Amministrazione resistente, l'incarico non dà luogo a un compenso autonomo se l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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