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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15458/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Elisa Contessi impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame avverso il provvedimento del 4 maggio 2022 emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo, con cui si disponeva l'esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni formalmente intestati alla ricorrente (due immobili e un motociclo), ritenuti nella disponibilità dell'indagata Adalgisa Romele. In Cassazione la ricorrente deduceva: (i) errata applicazione dell'art. 322 c.p.p., sostenendo di aver proposto la richiesta di riesame contro l'ordinanza dispositiva del Tribunale di Bologna (giudice) ma in realtà avendo impugnato il decreto del pubblico ministero del 4 maggio 2022; (ii) errata interpretazione dell'art. 325 c.p.p., contestando l'affermazione del Tribunale secondo cui il terzo interessato avrebbe potuto impugnare solo con ricorso per cassazione e non con richiesta di riesame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifesto l'infondatezza: la richiesta di riesame prevista dall'art. 322 c.p.p. è proponibile solamente contro «decreto di sequestro emesso dal giudice», pertanto il provvedimento del pubblico ministero (decreto del 4 maggio 2022) non poteva essere impugnato con richiesta di riesame. Sul secondo motivo ha rilevato la carenza di interesse alla impugnazione in sede di legittimità, poiché la ricorrente non aveva effettivamente impugnato il provvedimento genetico di sequestro; la questione sul mezzo d'impugnazione, pur rilevante in astratto (la giurisprudenza ammette che il terzo che rivendica la proprietà o la esclusiva disponibilità di beni formalmente intestati a lui possa chiedere il riesame), non poteva essere sindacata in mancanza di interesse concreto della parte. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso tassativo che la richiesta di riesame è consentita solo contro il decreto di sequestro emesso dal giudice; un provvedimento del pubblico ministero non è impugnabile con richiesta di riesame.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza della ricorrente circa il mezzo di impugnazione, la norma è stata considerata non decisiva nel caso concreto perché la parte non aveva impugnato il provvedimento genetico; la Corte sottolinea che, comunque, esiste giurisprudenza che ammette il riesame anche per il terzo che rivendica beni formalmente intestati ad altri.

  • art. 568 cod. proc. pen., commi 1 e 4

    Il principio di tassatività delle impugnazioni e il requisito dell'interesse concreto all'impugnazione sono richiamati per escludere la possibilità di proporre riesame contro atti del pubblico ministero e per affermare l'inammissibilità per carenza di interesse quando l'esito del giudizio non può eliminare un pregiudizio concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per ritenere dovuto, in caso di inammissibilità non colposa, il pagamento delle spese e del contributo alla cassa delle ammende; la Corte ha fissato in Euro 3.000,00 la somma dovuta alla cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata come principio di riferimento circa l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 3, n. 38512/2016; Sez. 3, n. 30547/2019; Sez. 2, n. 4974/2017; Sez. U, n. 7/1997)

    La Corte richiama orientamenti secondo cui il terzo che rivendica l'esclusiva titolarità o disponibilità di beni formalmente intestati a terzi può essere legittimato a proporre richiesta di riesame; tuttavia, tali principi non sono applicabili se la parte non ha impugnato il provvedimento che dà origine al sequestro.

Massime di principio

  • La richiesta di riesame ex art. 322 c.p.p. è proponibile solo contro il decreto di sequestro emesso dal giudice; non è ammessa contro un provvedimento del pubblico ministero.
  • Un terzo proprietario formale può, secondo la giurisprudenza, chiedere il riesame quando il sequestro riguarda beni formalmente intestati a lui ma nella disponibilità dell'indagato; tuttavia l'efficacia di questo rimedio dipende dall'impugnazione del provvedimento corretto e tempestivo.
  • Per essere ammesso in Cassazione il ricorso deve essere sorretto da un interesse concreto e attuale: l'assenza di un pregiudizio eliminabile con l'annullamento rende il motivo inammissibile per carenza di interesse.
  • È essenziale individuare con precisione quale atto sia oggetto di impugnazione (decreto del giudice vs decreto del pubblico ministero); un errore in tal senso può determinare l'inammissibilità del rimedio.
  • In caso di ricorso inammissibile, anche senza colpa, può essere disposta la condanna alle spese e il versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni manifestamente inammissibili.

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