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Ordinanza

Ordinanza n. 1352/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro la commutazione del regime di protezione nelle ordinarie misure di vigilanza dinamica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma. Dal testo emerge che la controversia riguarda la valutazione dell'esposizione a pericolo e la commutazione del regime di protezione in ordinarie misure di vigilanza dinamica di competenza prefettizia. L'appellante contestava verosimilmente la sufficienza delle valutazioni poste a base della misura e il pregiudizio derivante dalla modifica del regime di protezione; il testo non espone ulteriori motivi specifici. Risultano due pareri sfavorevoli resi dagli organi giudiziari competenti per l'apprezzamento del parametro dell'esposizione a pericolo e la libera scelta dell'appellante di non aderire al trasferimento in località protetta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR Lazio. Ha ritenuto che, alla luce dei due pareri sfavorevoli degli organi giudiziari preposti alla valutazione dell'esposizione a pericolo e della scelta dell'appellante di non aderire al trasferimento in località protetta, non emergessero prima facie profili di fondatezza del gravame. Ha inoltre ritenuto che il pregiudizio prospettato fosse adeguatamente neutralizzato dalla commutazione del regime di protezione nelle ordinarie misure di vigilanza dinamica di competenza prefettizia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, la domanda deve essere respinta quando, sulla base degli elementi disponibili, non emergano prima facie profili di fondatezza del gravame.
  • Nella valutazione cautelare della modifica di un regime di protezione, assumono rilievo i pareri sfavorevoli degli organi competenti in ordine all'esposizione a pericolo e la scelta dell'interessato di non aderire al trasferimento in località protetta.
  • Il pregiudizio derivante dalla commutazione di un regime speciale di protezione può essere ritenuto adeguatamente eliso quando siano comunque assicurate ordinarie misure di vigilanza dinamica di competenza prefettizia.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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