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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35650/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora e della presentazione alla Polizia giudiziaria. Si contestava: a) l'ingiustificato collegamento tra tre episodi di rifornimento di cocaina in 11 giorni e la partecipazione a un'associazione per delinquere operativa dal 2017 ad oggi; b) la genericità delle intercettazioni poste a base degli indizi di detenzione; c) l'insussistenza delle esigenze cautelari alla luce della sporadicità delle condotte e dell'assenza di collegamenti criminali attuali e di precedenti specifici recenti; d) la mancata autonoma valutazione del giudice rispetto alla richiesta del pubblico ministero.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'ordinanza stigmatizzata trae i gravi indizi di partecipazione all'associazione da un elemento valutativo impreciso e contraddittorio rispetto ad altra parte della motivazione (si indicano vertici diversi e non si qualifica Galluzzi come capo). Perciò l'ordinanza impugnata è annullata e rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione. Il terzo motivo è ritenuto connesso e, conseguentemente, anche la valutazione delle esigenze cautelari deve essere riesaminata dal giudice di merito alla luce del nuovo giudizio; la seconda doglianza è dichiarata aspecifica e il quarto motivo inammissibile per omissione degli oneri di specificazione e di produzione documentale (mancata allegazione integrale dell'atto genetico e della richiesta del P.M.). In sintesi: annullamento e rinvio per nuovo giudizio sui punti essenziali; altri rilievi non accolti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    associazione per delinquere in materia di stupefacenti

    La Corte ha esaminato se sussistessero gravi indizi della partecipazione del ricorrente all'associazione ex art. 74 e ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse contraddittoria e insufficiente a dimostrare tale partecipazione, giustificando l'annullamento e il rinvio.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    detenzione illecita di sostanze stupefacenti

    La misura cautelare era anche fondata su indizi di detenzione e fornitura di cocaina a terzi; la Corte non ha definitivamente escluso la rilevanza del fatto ma ha disposto il rinvio al fine di una nuova valutazione complessiva, collegata alla verifica della partecipazione associativa.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiami)

    Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018; Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018

    Richiamati i principi secondo cui chi impugna un provvedimento cautelare deve indicare specificamente gli aspetti di motivazione la cui omissione avrebbe potuto condurre a decisioni difformi e deve allegare l'atto genetico e la richiesta del P.M. nella loro integralità per consentire il controllo di legittimità; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che non ha rispettato tali oneri.

Massime di principio

  • La partecipazione a un'associazione per delinquere non può essere desunta esclusivamente da pochi episodi di rifornimento se mancasse una motivazione coerente e non contraddittoria che colleghi il comportamento individuale alla struttura associativa.
  • Le intercettazioni con contenuti generici richiedono un'analisi argomentata e specifica: la mera genericità non è sufficiente ma neppure qualsiasi formulazione vaga basta per fondare gravi indizi senza ulteriore riscontro probatorio.
  • Se la misura cautelare poggia sulla presunta partecipazione associativa, la riconsiderazione della sussistenza dei gravi indizi impone automaticamente la rivalutazione delle esigenze cautelari, che non possono essere presupposte indipendentemente dalla conferma degli elementi a fondamento.
  • Chi impugna un provvedimento cautelare deve indicare con precisione gli aspetti motivazionali contestati e allegare gli atti necessari (provvedimento impugnato e richiesta del pubblico ministero) per consentire il controllo di legittimità; l'assenza di tali oneri rende il motivo inammissibile.

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