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Sentenza

Sentenza n. 4094/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della DGR Lombardia n. XII/2334, in data 13.05.2024, avente ad oggetto "Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2023", nella parte in cui non prevede il riconoscimento, a titolo di "funzioni non tariffabili", della "Didattica Universitaria" della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Giustizia amministrativa202402045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DGR Lombardia n. XII/2334 del 13 maggio 2024, nella parte in cui non ha riconosciuto la didattica universitaria tra le funzioni non tariffate finanziabili per l’anno 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento economico della funzione di didattica universitaria svolta presso la propria struttura sanitaria. Ha dedotto: 1) eccesso di potere per difetto di presupposto e carenza di motivazione, poiché la delibera impugnata si fondava sui criteri della DGR XI/2014/2019, già annullata dal Consiglio di Stato, e sulle successive deliberazioni regionali collegate, anch’esse dichiarate nulle o annullate; 2) violazione dell’art. 27-bis della l.r. Lombardia n. 33/2009, per avere la Regione sostanzialmente eliminato il regime delle funzioni non tariffate in favore del solo sistema delle maggiorazioni tariffarie; 3) eccesso di potere per erroneità della motivazione e travisamento degli esiti istruttori, in quanto i rilievi dell’Agenzia regionale di controllo avrebbero suggerito l’unificazione del sistema di finanziamento, non la soppressione della funzione; 4) violazione dell’affidamento, del buon andamento, ingiustizia manifesta e difetto assoluto di motivazione, per non avere la Regione considerato la posizione delle strutture che, pur svolgendo da anni attività didattica e sostenendone i costi, non possedevano i requisiti per accedere alle maggiorazioni tariffarie. La Regione ha chiesto il rinvio della causa in attesa dell’appello contro precedenti sentenze del TAR e ha sostenuto l’insussistenza di un affidamento tutelabile, anche in ragione del tempo trascorso e dell’indennizzo già riconosciuto per il 2019.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio, ritenendo non sussistente una situazione eccezionale idonea a incidere sul diritto di difesa ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha escluso anche la necessità di sospendere facoltativamente il processo, rilevando l’assenza di elementi convincenti sulla controvertibilità delle precedenti decisioni e la mancata sospensione cautelare della sentenza n. 2539/2024. Nel merito, ha accolto i primi e terzi motivi, ritenuti fondati e assorbenti. La DGR XII/2334/2024 aveva escluso la didattica universitaria dalle funzioni non tariffate applicando i criteri della DGR XI/2014/2019, già annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3694/2021. Il richiamo a un atto annullato non può sorreggere la motivazione di un nuovo provvedimento, poiché fonda quest’ultimo su un presupposto inesistente e non rispetta l’effetto conformativo del giudicato. Anche le successive deliberazioni regionali richiamabili risultavano dichiarate nulle o annullate. La Regione avrebbe dovuto rieditare i criteri e motivare nuovamente la scelta, considerando specificamente l’affidamento delle strutture che non potevano accedere alle maggiorazioni tariffarie. Il TAR ha quindi annullato, nei limiti dell’interesse, la DGR XII/2334 e ha imposto la riedizione del potere. La Regione conserva discrezionalità sulla scelta di mantenere o sopprimere la funzione non tariffata, ma, qualora opti per la soppressione, deve motivare specificamente l’an e il quomodo del sacrificio imposto alle strutture interessate e assicurare una tutela adeguata, anche mediante finanziamenti transitori, termini per l’adeguamento o incentivi al passaggio al nuovo regime. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Richiamato quale base della disciplina statale relativa ai rapporti tra strutture sanitarie e servizio sanitario regionale.

  • art. 8-sexies d.lgs. 502/1992

    Richiamato quale fondamento della disciplina delle funzioni assistenziali non coperte da tariffe predeterminate.

  • art. 27-bis l.r. Lombardia n. 33/2009

    Disciplina il canale delle maggiorazioni tariffarie e costituisce il parametro rispetto al quale deve essere valutata la posizione delle strutture che non possiedono i requisiti per accedervi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione effettiva e non meramente assertiva; il richiamo per relationem a un provvedimento annullato non soddisfa tale requisito e determina difetto assoluto di motivazione e carenza radicale del presupposto.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice di precisare l’effetto conformativo della sentenza e i limiti della riedizione del potere amministrativo.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione è ammesso soltanto in presenza di gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di difesa.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato in combinato disposto con l’art. 337 c.p.c. per la sospensione del processo amministrativo.

  • art. 337, commi 1 e 2, c.p.c.

    Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata

    La sospensione del processo pregiudicato è facoltativa e rimessa alla valutazione del giudice, il quale deve verificare la plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo non può fondare la propria motivazione sul richiamo per relationem a un precedente provvedimento già annullato in sede giurisdizionale, perché l’annullamento elimina il presupposto giuridico dell’atto richiamato e determina difetto assoluto di motivazione e carenza radicale del presupposto.
  • Quando un’amministrazione riedita il potere dopo una sentenza di annullamento, deve rispettare l’effetto conformativo del giudicato e non può limitarsi a riprodurre, anche indirettamente, le motivazioni già invalidate o dichiarate inidonee.
  • La scelta regionale di sopprimere una funzione sanitaria non tariffata rientra nella discrezionalità amministrativa, ma deve essere preceduta da una ponderazione effettiva degli interessi coinvolti e da una motivazione rafforzata sulla posizione delle strutture che, avendo beneficiato per anni del finanziamento, non possano accedere al regime alternativo delle maggiorazioni tariffarie.
  • La soppressione di un regime di finanziamento può essere legittima anche in presenza di affidamenti qualificati, ma l’amministrazione deve motivare specificamente sia l’an sia il quomodo del sacrificio imposto e valutare misure transitorie, finanziamenti temporanei, termini di adeguamento o incentivi al passaggio al nuovo regime.
  • La richiesta di rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede una situazione eccezionale e gravi ragioni incidenti sulle esigenze fondamentali di difesa; la mera pendenza di un appello relativo a controversie connesse non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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