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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33085/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

La persona condannata ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, aveva accolto solo in parte la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto di sette sentenze, alcuni dei quali erano già stati unificati con una precedente ordinanza. Il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione esclusivamente tra i reati giudicati con le sentenze n. 31 e n. 35, rigettando nel resto l'istanza. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse esaminato adeguatamente la richiesta di unificazione tra i reati delle sentenze n. 28, n. 29, n. 31 e n. 35 e quelli già unificati con le sentenze n. 20, n. 21 e n. 26. A sostegno dell'unicità del programma criminoso ha indicato la collocazione temporale dei fatti in un arco di circa tre anni, la commissione di alcuni reati anteriormente e successivamente agli altri, la progressione criminosa e lo stato di tossicodipendenza. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'esclusione della continuazione tra i reati delle sentenze n. 28 e n. 29 e quelli delle sentenze n. 20, n. 21 e n. 26, valorizzando l'occasionalità delle condotte, la distanza temporale e la mancanza di prova di una preventiva programmazione; ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della continuazione tra i reati delle sentenze n. 31 e n. 35 e quelli già unificati, in ragione della difformità dei disegni criminosi. Ha invece rilevato che il giudice dell'esecuzione non aveva esaminato in modo adeguato la possibilità di riconoscere la continuazione tra i reati della sentenza n. 28 e quelli delle sentenze n. 31 e n. 35, già unificati tra loro, oppure tra i reati della sentenza n. 29 e quelli delle sentenze n. 31 e n. 35.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza n. 28 e quelli già unificati delle sentenze n. 31 e n. 35, oppure tra i reati giudicati con la sentenza n. 29 e quelli delle sentenze n. 31 e n. 35. Il Tribunale di Salerno, in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame su tali specifici punti, restando ferma la continuazione già riconosciuta tra le sentenze n. 31 e n. 35. Il ricorso è stato rigettato nel resto, con conferma dell'esclusione della continuazione tra i reati delle sentenze n. 28 e n. 29 e quelli delle sentenze n. 20, n. 21 e n. 26, nonché tra i reati delle sentenze n. 31 e n. 35 e quelli già unificati.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la verifica concreta dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, secondo criteri analoghi a quelli applicabili nel giudizio di cognizione.

  • art. 337 c.p.

    Norma relativa ai reati oggetto di alcune delle sentenze esaminate; il testo non espone ulteriori profili interpretativi specifici.

  • art. 629 c.p.

    Norma relativa a uno dei reati oggetto delle sentenze considerate; il testo non espone ulteriori profili interpretativi specifici.

  • art. 582 c.p.

    Norma relativa a uno dei reati oggetto delle sentenze considerate; il testo non espone ulteriori profili interpretativi specifici.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma relativa a uno dei reati oggetto delle sentenze considerate; il testo non espone ulteriori profili interpretativi specifici.

  • art. 648 c.p.

    Norma relativa a uno dei reati oggetto delle sentenze considerate; il testo non espone ulteriori profili interpretativi specifici.

  • art. 628 c.p.

    Norma relativa a uno dei reati oggetto delle sentenze considerate; il testo non espone ulteriori profili interpretativi specifici.

  • art. 493 c.p.

    Norma relativa a uno dei reati oggetto delle sentenze considerate; il testo non espone ulteriori profili interpretativi specifici.

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 1991

    Norma relativa ai reati oggetto delle sentenze n. 31 e n. 35; il testo evidenzia la diversa natura delle violazioni rispetto ai reati predatori.

  • art. 4 l. n. 895 del 1967

    Norma relativa a uno dei reati oggetto della sentenza n. 21; il testo non espone ulteriori profili interpretativi specifici.

  • art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003

    Richiamata per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica approfondita di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso, tra cui omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita programmate; tali indici non sono sufficienti se i reati risultano frutto di determinazioni estemporanee.
  • La preventiva programmazione dei reati deve sussistere almeno nelle linee essenziali al momento della commissione del primo reato; la mera prossimità temporale, l'omogeneità dei reati o la loro progressione non dimostrano da sole l'unicità del disegno criminoso.
  • Lo stato di tossicodipendenza può essere considerato tra gli elementi rilevanti per valutare la continuazione, ma non determina automaticamente l'unicità del programma criminoso; il giudice deve verificarne l'effettiva incidenza sulle condotte alla luce della distanza temporale, delle modalità, della sistematicità, della tipologia dei reati, del bene protetto, delle causali e delle circostanze di tempo e luogo.
  • Quando la continuazione è esclusa tra alcuni reati e un gruppo di reati già unificati, non è possibile riconoscere automaticamente la continuazione tra quegli stessi reati e gli ulteriori reati inclusi nel gruppo; il giudice deve rispettare la coerenza logica della precedente valutazione e motivare specificamente eventuali unificazioni parziali.
  • Il giudice dell'esecuzione deve esaminare anche le ipotesi alternative di continuazione prospettate dalla difesa, quando la struttura delle decisioni e delle precedenti unificazioni consenta di valutare separatamente distinti sottogruppi di reati.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

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