Cassazione Penale, Sentenza n. 24377/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/01/2023 che aveva respinto l'istanza di declaratoria di nullità e inefficacia dell'ingiunzione a demolire relativa a una costruzione ritenuta abusiva (sentenza originaria 23/03/1993). La ricorrente deduceva omissione di motivazione e violazione del principio di proporzionalità (incidente di esecuzione) nonché violazione del ne bis in idem alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.149/2022; lamentava inoltre il mancato apprezzamento delle condizioni economiche e della richiesta di alloggio alternativo rivolta al sindaco e contestava la violazione del codice degli appalti e dell'art. 649 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il G.i.p. non abbia omesso di motivare, avendo trascritto integralmente la precedente ordinanza (annullata solo per vizi legati al contraddittorio) e richiamato giurisprudenza consolidata. Sulla proporzionalità è stato confermato che il diritto all'abitazione non è assoluto e può essere bilanciato con la tutela dell'ambiente e dell'ordinato sviluppo del territorio; la demolizione è stata ritenuta proporzionata rispetto all'impatto e alle dimensioni dell'opera. Il motivo fondato sul ne bis in idem è stato respinto: la Corte ha richiamato l'orientamento che qualifica l'ordine di demolizione come sanzione amministrativa a funzione ripristinatoria e non come punizione suscettibile di violare il ne bis in idem; inoltre la sentenza della Consulta n.149/2022 riguarda il diritto d'autore e non estende automaticamente la sua ratio alla materia edilizia. La Corte ha altresì ritenuto inammissibile il motivo aggiunto per tardività (memoria depositata oltre il termine di cinque giorni previsto per le memorie antecedenti l'udienza) e ha osservato la carenza di allegazioni probatorie circa l'indigenza e l'assenza di soluzioni abitative alternative. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato nel testo come termine per il deposito delle memorie (cinque giorni prima dell'udienza)
le memorie depositate oltre il termine di cinque giorni non devono essere tenute in considerazione nel giudizio sull'incidente di esecuzione
art. 127 cod. proc. pen.
richiamato in relazione all'applicabilità del termine per il deposito delle memorie
conferma il principio che alle memorie devono essere assegnati termini precisi e che il giudice non deve tenere conto di documenti prodotti oltre tali termini
art. 649 cod. proc. pen.
menzionato nel ricorso della ricorrente
la censura basata su questo articolo è stata valutata nel quadro generale; tuttavia la Corte non ha ravvisato violazione atteso il carattere non punitive della demolizione secondo la propria giurisprudenza
art. 7 legge n. 47/1985
richiamato nel ricorso come norma in base alla quale era stato emanato l'ordine di demolizione dal Comune di Torre del Greco
la Corte osserva che l'ordine, pur emesso in ambito amministrativo, ha carattere ripristinatorio e, una volta divenuto definitivo e acquisito il manufatto al patrimonio comunale, limita l'interesse del condannato a questioni di esecuzione
art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
citato nella giurisprudenza richiamata della Corte
la giurisprudenza di legittimità considera l'ordine di demolizione anche se disposto dal giudice penale ai sensi di questa norma come misura di natura amministrativa e ripristinatoria, non idonea a fondare una violazione del ne bis in idem
Art. 8 CEDU; artt. 2 e 3 Cost.
richiamati nella motivazione sulla tutela dell'abitazione
il diritto all'abitazione è riconosciuto ma non assoluto e deve essere bilanciato, secondo criteri di necessità, proporzionalità e sufficienza, con interessi di pari rango come tutela dell'ambiente e sviluppo del territorio
Sentenza Corte costituzionale n. 149/2022
citata dalla ricorrente come parametro del principio ne bis in idem
la Corte ha rilevato che la pronuncia della Consulta riguarda il diritto d'autore; la sua ratio non è automaticamente trasferibile alla materia edilizia e non ha effettivamente mutato la giurisprudenza di Cassazione sulla natura non punitiva dell'ordine di demolizione
Massime di principio
- La motivazione del giudice è valida anche se si richiama e si trascrive integralmente un precedente provvedimento: l'atto richiamato diventa parte integrante del nuovo provvedimento e ciò esclude la mancanza di motivazione se il contenuto è esaustivo
- Il diritto all'abitazione non è assoluto; l'esecuzione dell'ordine di demolizione può essere giustificata con criteri di necessità, proporzionalità e sufficienza quando si tutelano valori costituzionali quali l'ambiente e l'ordinato sviluppo del territorio
- Le memorie e i documenti depositati oltre il termine stabilito (cinque giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 666 c.p.p. richiamato) non devono essere considerati; la tardività può rendere inammissibili argomenti nuovi
- L'ordine di demolizione emesso in sede amministrativa o accessoria al procedimento penale è generalmente qualificato dalla giurisprudenza come sanzione amministrativa a funzione ripristinatoria e non come pena: ciò limita l'applicabilità del principio del ne bis in idem alla materia edilizia
- Per contestare efficacemente l'esecuzione di un ordine di demolizione è necessario allegare e provare situazioni concrete (es. prova dell'indigenza, esito negativo di istanze per alloggio pubblico) e non basta l'evocazione generica di documenti
- Dopo l'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale, l'interesse del soggetto a impugnare può risultare limitato: il ricorrente deve dimostrare un interesse concreto e attuale a ottenere una diversa soluzione
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