Cassazione Penale, Ordinanza n. 04467/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 1 febbraio 2024. Dal testo dell'ordinanza emerge che il ricorso riguardava esclusivamente la censura sulla determinazione della pena: il ricorrente lamentava, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte di appello aveva invece motivato in modo adeguato la pena, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la disponibilità di consistenti quantitativi di stupefacenti e la già manifesta proclività alla trasgressione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione richiama, come ragione dell'inammissibilità, la manifesta infondatezza della censura sulla pena, ritenuta già congruamente motivata dalla Corte di appello. Dal testo non emergono ulteriori dati sul capo di imputazione oltre al riferimento a stupefacenti e al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la determinazione della pena quando la sentenza di merito abbia già offerto una motivazione congrua e non apparente.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando valorizza elementi concretamente rilevanti del fatto e della personalità dell'imputato, come la disponibilità di consistenti quantitativi di stupefacenti e la dimostrata proclività alla trasgressione.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche non impedisce che il giudice di merito confermi una pena significativa, purché la scelta sia sorretta da adeguata motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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