Cassazione Penale, Sentenza n. 33747/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pratticò era stato condannato per il reato previsto dall'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 (inosservanza dell'obbligo di versamento della cauzione imposto con decreto di applicazione della sorveglianza speciale di P.S.). In cassazione ha dedotto: (i) insufficienza della prova dell'elemento soggettivo e illegittima valorizzazione del suo mancato partecipare alle fasi processuali come prova della colpevolezza; (ii) vizio nella valutazione per il diniego dei benefici di cui all'art. 62-bis e art. 133 c.p.; (iii) errata esclusione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., per avere il giudice trascurato la valutazione complessiva delle modalità, dell'esiguità del danno/pericolo e del grado di colpevolezza. Ha sostenuto in particolare di essere stato nella materiale impossibilità economica di versare la cauzione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua interezza. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente valutato che il ricorrente non ha fornito elementi concreti a sostegno della sua affermazione di impossibilità economica: l'onere di allegazione non è assolto con una generica dichiarazione di indigenza e la giurisprudenza ammette che l'elemento soggettivo del reato possa essere integrato anche a titolo di mera colpa. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non convincente alla luce dei precedenti penali dell'imputato che giustificavano il diniego dei benefici; il terzo motivo è aspecifico e non ha contestato il profilo ostativo della abitualità della condotta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 4
Costituisce illecito l'inosservanza dell'obbligo di versamento della cauzione imposto con il decreto di applicazione della misura di prevenzione; la mancata dimostrazione concreta dell'impossibilità economica non esclude la responsabilità, che può sussistere anche per mera colpa.
codice penale, art. 62-bis
Norma sui benefici penitenziari; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego alla luce della personalità dell'imputato e dei precedenti, perciò l'istanza è stata esclusa per ragioni di valutazione soggettiva e di pericolosità sociale.
codice penale, art. 133
Regola la sospensione condizionale e altri istituti di favore; la sentenza impugnata è stata ritenuta motivata nel valutare l'anteriorità e la pericolosità personale, giustificando il diniego dei benefici.
codice penale, art. 131-bis
La norma sulla particolare tenuità del fatto è stata esclusa dal giudice a causa dell'abitualità della condotta desunta da ripetute condanne per reati della stessa indole; il ricorrente non ha fornito elementi per contrastare tale valutazione.
codice di procedura penale, art. 546
Norma richiamata nel ricorso in relazione ai profili di motivazione; la Cassazione ha ritenuto comunque congrua la motivazione della Corte d'appello rispetto alle questioni poste.
codice penale, art. 40
La causa di giustificazione dello stato di necessità è stata invocata dal ricorrente come possibile esimente, ma la Corte ha ritenuto che non sia stata sufficientemente allegata e provata la condizione che avrebbe giustificato l'inadempimento.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito al rigetto del ricorso.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, co.1
Previsione procedurale citata come limite alla materia di ricorso in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti e ritenuto inammissibile o infondato per le censure proposte.
Massime di principio
- In caso di contestazione per mancato versamento della cauzione imposta da misura di prevenzione, l'imputato deve allegare e documentare fatti concreti che provino l'effettiva impossibilità economica; una generica dichiarazione di indigenza è insufficiente.
- Per questo tipo di inosservanza la responsabilità può essere riconosciuta anche a titolo di mera colpa: l'assenza di dolo non esclude automaticamente il reato se non è dimostrata l'impossibilità oggettiva di adempiere.
- La presenza di numerosi o ripetuti precedenti penali può ostare alla concessione di benefici (art. 62-bis, art. 133) e all'applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis), dovendosi provare specificamente l'assenza di elementi di abitualità o pericolosità.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata; censure generiche o aspecifiche sono normalmente inammissibili o destinate al rigetto.
- Quando si invoca lo stato di necessità o altre cause di giustificazione, è necessario documentare le circostanze fattuali che ne costituiscono i presupposti, pena il rigetto della doglianza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33701/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33702/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33703/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33705/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33706/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33708/2025 del 14/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →