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Legge

L.R. Lombardia 1/2025

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2013

Normativa regionaleL.R. Lombardia 1/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Lombardia 3/2013 introducendo, dalla XII legislatura, l’indennità differita per consiglieri regionali eletti nella XII o nelle successive legislature, con sistema contributivo, facoltà di versamenti volontari, sospensione, esclusioni e reversibilità. Gli effetti economici sono stimati da esercizio 2028.

Indennità differita dei consiglieri regionali della Lombardia

Indennità differita dei consiglieri regionali

La legge della Regione Lombardia integra la disciplina del trattamento economico dei consiglieri regionali introducendo una forma di indennità differita, applicabile ai consiglieri eletti dalla XII legislatura in poi e, per alcune disposizioni, anche ai componenti della Giunta e ai sottosegretari regionali nominati dalla medesima legislatura o dalle successive. La nuova disciplina si innesta sulla l.r. 3/2013.

Ambito soggettivo e decorrenza

L’indennità differita spetta ai consiglieri regionali eletti nella XII legislatura o nelle successive, cessati dal mandato. Il diritto matura secondo un sistema contributivo e si applica, per espressa previsione, anche ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari regionali nominati nella XII legislatura o successive.

Adesione al sistema e versamenti volontari

Il consigliere regionale interessato può chiedere per iscritto alla struttura competente del Consiglio regionale di effettuare i versamenti necessari per maturare l’indennità differita.

La richiesta va presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni:

  • dalla data di entrata in vigore della legge, per i consiglieri già eletti a tale data;
  • dalla data di proclamazione, per i consiglieri eletti successivamente.

La mancata comunicazione comporta rinuncia irrevocabile all’indennità differita.

Per i consiglieri già eletti alla data di entrata in vigore, il versamento delle quote arretrate può avvenire:

  • in un’unica soluzione, oppure
  • in forma rateizzata fino a un massimo di 36 mesi,

comunque entro il termine della XII legislatura. Fino al completamento del piano di versamenti non matura il diritto all’indennità.

Contribuzione e montante individuale

La contribuzione è calcolata sull’indennità di carica lorda. La quota a carico del consigliere è pari all’8,80% della base imponibile.

Il montante contributivo individuale si forma applicando tale aliquota, incrementata di 2,75 volte, e si rivaluta annualmente al 31 dicembre, con esclusione della contribuzione dell’anno stesso, sulla base del tasso annuo di capitalizzazione collegato alla variazione media quinquennale del PIL nominale ISTAT. In caso di revisione della serie storica del PIL, si applicano regole specifiche di continuità tra serie preesistente e nuova serie.

L’importo dell’indennità differita è rivalutato automaticamente ogni 1° gennaio a decorrere dal secondo anno, sulla base della media annua dell’indice ISTAT FOI.

Requisiti per il diritto all’indennità

Il diritto all’indennità differita sorge al compimento dei 65 anni di età e dopo almeno 5 anni di mandato, anche non consecutivi, nell’Assemblea legislativa regionale.

Ai fini del computo del mandato:

  • una frazione di anno vale come anno intero se corrisponde ad almeno 6 mesi e 1 giorno;
  • non produce effetti se pari o inferiore a 6 mesi.

Sono previste facoltà di contribuzione volontaria anche nei casi di sostituzione temporanea:

  • il consigliere sostituito temporaneamente può versare contributi per completare il quinquennio;
  • la stessa facoltà spetta al consigliere che sostituisce temporaneamente altro consigliere.

Non può invece accedere alla contribuzione volontaria il consigliere la cui elezione sia stata annullata o nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza.

Restituzione dei contributi

È ammessa la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né interessi, in due ipotesi:

  • il consigliere non ha raggiunto il requisito minimo dei 5 anni di mandato: la domanda va presentata entro 1 anno dalla cessazione del mandato, a pena di decadenza;
  • il consigliere ha raggiunto i 5 anni di mandato ma non ha ancora compiuto 65 anni: la domanda va presentata prima del compimento dei 65 anni, a pena di decadenza.

Decorrenza, sospensione ed esclusione

L’indennità differita decorre, su richiesta dell’interessato:

  • dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato raggiunto il requisito anagrafico;
  • se al momento della cessazione del mandato i requisiti sono già posseduti, dal primo giorno del mese successivo alla cessazione stessa.

L’erogazione è sospesa se il beneficiario, già cessato dal mandato, ricopre uno dei seguenti incarichi:

  • membro del Parlamento nazionale o europeo;
  • consigliere regionale;
  • componente del Governo nazionale;
  • assessore regionale o sottosegretario regionale.

La sospensione opera anche per incarichi remunerati presso enti o società della pubblica amministrazione, salvo rinuncia alla remunerazione. Il beneficiario deve rendere apposita dichiarazione sostitutiva all’atto della domanda o entro 30 giorni dall’assunzione dell’incarico; gli uffici regionali possono verificare d’ufficio in ogni momento la sussistenza delle cause di sospensione. La ripresa dell’erogazione decorre dal giorno successivo alla cessazione dell’incarico.

In caso di rielezione al Consiglio regionale, l’indennità già in godimento è rideterminata considerando separatamente ciascun mandato.

L’erogazione è esclusa nei casi previsti per cause ostative già richiamate dalla disciplina regionale e, inoltre, nei confronti del condannato in via definitiva per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter c.p., nonché per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 152/1991, con effetto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza.

Reversibilità

In caso di decesso del beneficiario dell’indennità differita, i superstiti indicati dalla legge possono chiedere la reversibilità entro 6 mesi dal decesso, a pena di decadenza.

Hanno titolo:

  • il coniuge, finché permane nello stato vedovile, salvo separazione con addebito passata in giudicato;
  • in assenza del coniuge, i figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, adottivi e i minori in stato preadottivo, se di età non superiore a 24 anni e fiscalmente a carico al momento del decesso;
  • in assenza del coniuge, i figli permanentemente inabili a proficuo lavoro, conviventi e fiscalmente a carico al momento del decesso.

Le condizioni devono sussistere al momento della morte e, se vengono meno, la reversibilità è revocata. I beneficiari devono documentare il permanere dei requisiti al momento della domanda e ogni due anni, anche mediante autocertificazione.

La misura della reversibilità è pari a:

  • 60% al coniuge senza figli aventi diritto;
  • 80% al coniuge con un figlio avente diritto;
  • 100% al coniuge con due o più figli aventi diritto;
  • 70% al figlio unico avente diritto, oppure 80% a due figli e 100% a tre o più figli, in assenza del coniuge.

In presenza di più figli, l’importo è ripartito in parti uguali; la perdita del diritto di uno o più figli comporta la redistribuzione tra quelli superstiti. La reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso ed è soggetta alle stesse regole di sospensione, esclusione e rivalutazione previste per l’indennità differita. La disciplina del coniuge si applica anche al componente dell’unione civile.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla legge sono stimati in 230.000 euro a partire dall’esercizio finanziario 2028. La copertura avviene nell’ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale, mediante le risorse stanziate sul bilancio di previsione 2028 e successivi, unitamente agli accantonamenti alimentati dai versamenti previsti dalla nuova disciplina e iscritti nelle entrate extratributarie dal bilancio 2025 e successivi.

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