R.R. Lombardia 3/2025
Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il r.r. Lombardia 7/2017 sui criteri per il rispetto dell’invarianza idraulica e idrologica, ampliando definizioni, ambiti soggetti, modalità di calcolo, controlli, monetizzazione e adempimenti comunali. Prevede norme transitorie per i procedimenti già avviati e l’invio del primo monitoraggio comunale entro il 30 giugno 2025.
Modifiche al regolamento lombardo sull’invarianza idraulica e idrologica
Modifiche al regolamento lombardo sull’invarianza idraulica e idrologica
Il provvedimento aggiorna il regolamento regionale Lombardia n. 7/2017 sui criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica. Le modifiche rafforzano il ricorso a soluzioni basate sulla natura e ai sistemi di drenaggio urbano sostenibile, precisano definizioni e ambiti di applicazione, rivedono procedure progettuali e comunali e introducono nuovi adempimenti di monitoraggio.
Finalità e principi generali
La disciplina conferma che l’attuazione del principio di invarianza idraulica e idrologica può contribuire anche alla sostenibilità dei sistemi urbani, alla mitigazione dell’“isola di calore urbano” e alla tutela della biodiversità. Il controllo e la gestione delle acque pluviali devono essere effettuati, ove possibile, prioritariamente mediante soluzioni basate sulla natura e sistemi di drenaggio urbano sostenibile, purché ritenuti adeguati nel caso concreto.
Definizioni e grandezze tecniche
Sono introdotte o aggiornate diverse definizioni tecniche, tra cui:
- soluzioni basate sulla natura, intese come sistemi che proteggono, gestiscono e ripristinano ecosistemi naturali e modificati;
- coefficiente di deflusso medio ponderale dell’intervento;
- superficie interessata dall’intervento, come somma delle superfici trasformate dagli interventi soggetti a misure di invarianza;
- superficie occupata dall’edificazione;
- isola di calore urbano. Viene inoltre precisato che la portata specifica massima ammissibile allo scarico è espressa in l/s per ettaro di superficie interessata dall’intervento.
Ambito oggettivo di applicazione
Il regolamento si applica, nell’ambito degli interventi edilizi, a:
- ristrutturazione edilizia con demolizione totale o parziale superiore al 70% della superficie coperta, con ricostruzione e aumento dell’indice di copertura;
- nuova costruzione, compresi gli ampliamenti, con esclusione delle sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta;
- ristrutturazione urbanistica;
- opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, comprese aree di sosta, oltre determinate soglie dimensionali o se inserite in interventi maggiori;
- interventi pertinenziali sotto soglia volumetrica ma sopra determinate soglie di superficie;
- parcheggi, piazzali, aree di sosta, piazze e aree verdi con sistemi di raccolta delle acque o sovrapposte a solette;
- installazione di pannelli agri-voltaici o fotovoltaici che riducano la permeabilità del suolo oltre soglia dimensionale;
- nuove discariche e ampliamenti di discariche esistenti. Sono inoltre specificate ulteriori categorie di infrastrutture e opere soggette o escluse, con aggiornamento delle strade interessate e dei casi di esclusione.
Esclusioni dall’applicazione
Restano esclusi, tra gli altri:
- interventi su aree verdi di qualsiasi estensione se non sovrapposte a nuove solette e prive di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque;
- strutture di contenimento di acqua o altri liquidi a cielo libero, come piscine, bacini, vasche, specchi d’acqua e fontane;
- opere che prevedono infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, se realizzate ai fini del regolamento;
- porzioni di sito soggette a procedimenti di bonifica, in corso o conclusi con messa in sicurezza permanente o con analisi di rischio e CSR;
- rifugi alpinistici, bivacchi fissi, viabilità alpina, rifugi escursionistici ed edifici isolati a quota non inferiore a 1000 metri, raggiungibili solo con sentieri o strade di servizio non aperte al traffico;
- impianti a fune e relativi manufatti pertinenziali, se posti a quota non inferiore a 1000 metri;
- viabilità agro-silvo-pastorale;
- alcuni interventi con scarico diretto a lago, se compatibili con la concessione dell’autorità idraulica;
- interventi in aree cimiteriali;
- interventi relativi a discariche ante-norma e cessate, nei casi previsti.
Criteri di calcolo, portate e volumi
La nuova disciplina utilizza la superficie interessata dall’intervento e il coefficiente di deflusso medio ponderale come criteri base per classificare gli interventi e determinare i volumi da gestire. Sono definiti coefficienti standard per superfici impermeabili, permeabili e parzialmente permeabili, con valori specifici anche per tetti verdi, giardini pensili, pavimentazioni drenanti e pannelli agri-voltaici/fotovoltaici. Il valore massimo ammissibile della portata meteorica scaricabile nei ricettori non può essere inferiore a 1 l/s, salvo limiti più restrittivi. Per la portata ammissibile si rinvia alle norme di attuazione del piano di tutela delle acque vigente.
Progettazione delle opere e documentazione
La progettazione delle opere deve essere sviluppata con riferimento al progetto esecutivo. Il regolamento aggiorna i contenuti della relazione e delle verifiche tecniche, includendo:
- ulteriori misure locali, anche non strutturali, di protezione idraulica;
- indicazioni sulla qualità delle acque meteoriche da infiltrare, in relazione alla tutela delle falde;
- criteri per l’analisi dell’infiltrabilità basati anche sugli strumenti pianificatori e sugli studi comunali;
- calcolo dell’idrogramma netto secondo metodi semplificati o dettagliati;
- volume di laminazione, che può derivare dai calcoli o dal requisito minimo parametrico;
- valutazione qualitativa del rischio residuo e del tempo di svuotamento dell’invaso;
- prescrizioni sul diametro del tubo di collegamento negli scarichi a gravità e relativi controlli manutentivi.
Adempimenti procedurali e modulistica
Sono rafforzati gli obblighi documentali tramite specifico applicativo regionale. In particolare:
- il richiedente lo scarico deve informare l’autorità idraulica competente sui contenuti dell’accordo, quando lo scarico avviene in un reticolo privato;
- il certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione deve essere corredato del modulo regionale e, nei casi previsti, anche della ricevuta di pagamento al comune o ai comuni interessati;
- il progettista o il direttore lavori deve trasmettere, a lavori conclusi, il modulo di monitoraggio dell’efficacia delle disposizioni sull’invarianza idraulica e idrologica. Per il monitoraggio comunale è introdotto un ulteriore modulo annuale da trasmettere alla Regione.
Pianificazione comunale e gestione del rischio idraulico
I comuni ricadenti in aree ad alta e media criticità idraulica devono redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico, approvarlo in consiglio comunale e adeguare il PGT nei termini previsti dalla legge regionale urbanistica. Nelle more, devono predisporre il documento semplificato del rischio idraulico comunale. Lo studio e il documento semplificato devono rappresentare le condizioni di rischio idraulico del territorio e indicare misure strutturali e non strutturali per il contenimento e la riduzione del rischio. I costi di redazione sono a carico del comune, con possibile contributo del gestore del servizio idrico integrato per le attività di propria competenza. Sono specificati i contenuti minimi degli studi: pericolosità da allagamento, modellazione idrodinamica, capacità di smaltimento delle reti fognarie e dei ricettori, aree di accumulo delle acque, misure strutturali e non strutturali, aree da riservare alle opere pubbliche di invarianza, e zone non adatte o solo condizionatamente adatte all’infiltrazione.
Monetizzazione
La monetizzazione è disciplinata in modo più puntuale. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e pertinenze ammissibili, la monetizzazione è possibile solo se ricorrono le condizioni previste e, per talune categorie, quando sia dimostrata l’impossibilità di realizzare le opere di invarianza. Per gli interventi in ambiti di rigenerazione urbana sono richieste condizioni specifiche sulla relazione tra superficie coperta e superficie fondiaria. Per infrastrutture stradali e autostradali, pertinenze e parcheggi in ambiti urbani, la monetizzazione è ammessa solo nelle aree a bassa criticità e nei soli ambiti non soggetti ad allagamento secondo il PGRA, quando le opere risultino non realizzabili per problemi morfologici o idrogeologici, da motivare nella relazione tecnica. Nei casi di monetizzazione per infrastrutture, l’importo va ripartito tra i comuni interessati in proporzione alla superficie ricadente nel rispettivo territorio.
Norme per i comuni e monitoraggio regionale
È confermato un ruolo centrale dei comuni nell’attuazione locale delle misure di invarianza. I comuni devono inviare annualmente, entro il 31 dicembre, un modulo di monitoraggio degli adempimenti pianificatori sull’invarianza idraulica e idrologica. In prima applicazione, per il 2025, l’invio alla Regione deve avvenire entro il 30 giugno 2025. Le modifiche e gli aggiornamenti tecnici di alcuni allegati possono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale, senza modifiche al regolamento, e pubblicati sul BURL.
Regime transitorio
Le nuove disposizioni non si applicano agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, sia già stata presentata domanda di permesso di costruire, SCIA o CILA. Per le opere di cui alle specifiche categorie, il riferimento temporale può coincidere con l’inizio lavori o con l’avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo. I comuni che abbiano già approvato il documento semplificato o lo studio comunale possono adeguarli alle nuove previsioni. Per il primo invio del modulo annuale di monitoraggio comunale, il termine è fissato al 30 giugno 2025.
Aggiornamento degli allegati e monitoraggio del regolamento
Gli allegati da A a H del r.r. 7/2017 sono sostituiti. È inoltre aggiunto un nuovo allegato M bis per il monitoraggio degli adempimenti pianificatori comunali. Il regolamento è sottoposto a monitoraggio, di norma quinquennale, sulla base dei moduli trasmessi ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 14.
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