R.R. Lombardia 2/2025
Ulteriori modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il r.r. Lombardia 4/2017 su programmazione, avvisi, graduatorie, requisiti di accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici. Introduce riserve e canali dedicati per Forze di polizia, Vigili del fuoco, Forze armate e Polizia locale, amplia alcune categorie sociali, modifica punteggi e regole di decadenza/subentro. Le nuove disposizioni si applicano secondo il regime transitorio legato ai successivi adeguamenti della piattaforma informatica regionale.
Modifiche al regolamento lombardo sui servizi abitativi pubblici e sociali
Modifiche alla disciplina lombarda dei servizi abitativi pubblici e sociali
Il regolamento della Regione Lombardia interviene sul r.r. 4 agosto 2017, n. 4, aggiornando la programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale, i criteri di accesso, le riserve di alloggi, le modalità di formazione delle graduatorie e alcune regole su permanenza, subentro e decadenza. Il testo consolida una disciplina più articolata per specifiche categorie sociali e per il personale in divisa, con applicazione territoriale limitata alla Lombardia.
Programmazione dell’offerta e quote di riserva
Il piano annuale può recepire, sulla base delle determinazioni dei singoli enti proprietari, una soglia percentuale fino al 20% delle unità abitative disponibili nel corso dell’anno da destinare a una o più categorie individuate dall’art. 14. Per ciascun comune, il piano definisce inoltre la quota percentuale fino al 20% degli alloggi da destinare separatamente:
- alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze Armate;
- alla Polizia Locale.
Le unità abitative considerate sono quelle che si rendono disponibili nel corso dell’anno per normale avvicendamento dei nuclei familiari, comprese quelle rilasciate dagli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alle Forze Armate e alla Polizia Locale.
Avvisi pubblici e canali dedicati
L’avviso pubblico ordinario per l’assegnazione delle unità destinate ai servizi abitativi pubblici è emanato dal Comune capofila nell’ambito territoriale dei piani triennale e annuale; per Milano provvede il Comune di Milano. Restano distinti gli avvisi dedicati previsti per le assegnazioni a Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate e Polizia Locale, nonché quelli dedicati alle famiglie con portatori di handicap grave.
I Comuni capofila possono emanare avvisi pubblici dedicati per l’assegnazione di unità abitative destinate alla Polizia Locale. In tali procedure, come per quelle riservate alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e alle Forze Armate, non si considerano i requisiti relativi alla titolarità di diritti reali su immobili adeguati, nei termini previsti dal regolamento.
Gli ambiti possono inoltre prevedere avvisi pubblici dedicati per le famiglie con portatori di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992.
Requisiti di accesso: disciplina della titolarità di immobili
Tra i requisiti per l’accesso ai servizi abitativi pubblici viene precisata l’assenza di titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Sono considerati adeguati gli alloggi con superficie utile residenziale pari o superiore a quella dell’alloggio che potrebbe essere assegnato secondo la tabella dell’art. 9.
Non precludono l’accesso:
- la proprietà o altro diritto reale su un alloggio dichiarato inagibile dal Comune;
- la nuda proprietà di un alloggio;
- la proprietà di un alloggio sottoposto a pignoramento, dalla data dell’ordinanza di vendita emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 569 c.p.c.
Categorie sociali e riserve aggiuntive
Vengono aggiornate e ampliate le categorie considerate ai fini delle riserve e delle priorità. Tra queste rientrano:
- gli anziani, con nuova formulazione dei requisiti anagrafici;
- i nuclei composti da una o più persone con almeno un componente anziano;
- i padri e le madri separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà;
- i soggetti in procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, dopo il provvedimento di rilascio dell’abitazione e in assenza di altro contratto di locazione per un alloggio adeguato per oltre un anno;
- i nuclei con presenza di appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o alle Forze Armate;
- le famiglie con almeno un componente appartenente alle professioni sanitarie o di interesse sanitario che operi in Lombardia nel Servizio Sanitario Nazionale.
Le categorie di cui sopra e le riserve previste per specifiche quote non si applicano agli avvisi dedicati per Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate, Polizia Locale e avvisi dedicati all’handicap grave.
Criteri di graduatoria e punteggi
La determinazione del punteggio complessivo tiene conto anche delle “altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale”, secondo l’allegato 1. Nei criteri di priorità della graduatoria assumono rilievo, nell’ordine:
- il punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
- il punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
- il punteggio della condizione di disagio economico più elevato;
- la maggiore durata della residenza nel Comune ove è ubicato l’alloggio;
- la maggiore durata della residenza nel territorio regionale;
- il punteggio delle altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale.
La disciplina delle categorie sociali e delle riserve è integrata dal nuovo allegato 1, che sostituisce il precedente.
Assegnazione degli alloggi riservati
Il numero degli alloggi riservati derivante dalla percentuale prevista per le riserve è arrotondato all’unità superiore, a partire dal decimale 0,5. Non è prevista una gerarchia tra le diverse riserve.
Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale, attribuendo precedenza ai nuclei che presentano le condizioni oggetto di riserva previste dall’avviso, in relazione alle caratteristiche strutturali dell’alloggio, fino all’esaurimento degli alloggi riservati. Dopo l’assegnazione degli alloggi per indigenza e degli alloggi riservati, l’ente proprietario o delegato procede secondo la graduatoria generale e i criteri ordinari.
Regole speciali per Polizia Locale, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Forze Armate
Per le assegnazioni riservate a Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Forze Armate, gli enti proprietari comunicano alla Prefettura territorialmente competente, contestualmente all’approvazione del piano annuale, la prevedibile disponibilità degli alloggi. La Prefettura, insieme ai corpi di appartenenza, individua gli aventi diritto e trasmette agli enti proprietari la graduatoria dei concorrenti.
Per la Polizia Locale, i Comuni capofila possono bandire avvisi dedicati. L’interessato può presentare domanda solo per un alloggio nel Comune alle cui dipendenze presta servizio. In assenza di nuclei assegnatari, l’alloggio viene assegnato secondo la graduatoria dell’ente proprietario o, se questa manca, inserito nel successivo avviso ordinario.
Se l’assegnatario cessa dal servizio presso quel Comune, l’ente proprietario dichiara la decadenza, salvo quiescenza per invalidità o decesso per causa di servizio, purché permangano i requisiti di permanenza. Il rilascio deve avvenire entro un termine non superiore a sei mesi.
Permanenza, subentro e decadenza
È ampliato il diritto di subentro, che è ammesso anche in caso di uscita volontaria dell’assegnatario dal nucleo familiare, limitatamente ad ascendenti e discendenti di primo grado, purché presenti nel nucleo al momento dell’assegnazione o inseriti con ampliamento autorizzato da almeno dodici mesi. Il subentro non può essere disposto se è già stato avviato il procedimento di decadenza fino alla sua definizione.
In materia di decadenza, viene escluso che il mancato rispetto di alcuni requisiti determini decadenza per nuclei appartenenti alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate o alla Polizia Locale; la decadenza resta invece collegata alla cessazione del servizio nel territorio regionale o, per la Polizia Locale, presso il Comune di assegnazione, salvi i casi di quiescenza per invalidità o decesso per causa di servizio. A tali nuclei si applicano anche le regole sul subentro.
Il controllo sulla permanenza del requisito relativo alla titolarità di immobili adeguati segue una procedura specifica: l’ente proprietario invia un preavviso di decadenza; se, dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi o un accertamento biennale, la situazione persiste, adotta entro trenta giorni il provvedimento di decadenza.
Assegnazione da parte dei privati e valorizzazione
Se le unità abitative sono di proprietà di soggetti privati, l’assegnazione e la registrazione nella piattaforma informatica sono effettuate dal Comune. Resta inoltre salva, nei confronti di nuclei particolarmente svantaggiati appartenenti a una o più categorie di cui all’art. 14, la facoltà dell’ente proprietario di ricorrere, se ne ricorrono i presupposti, alle modalità di valorizzazione previste dall’art. 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 16/2016.
Regime transitorio e decorrenza applicativa
Le disposizioni contenute nell’allegato 1, come sostituito dal regolamento, si applicano agli avvisi pubblici emanati successivamente al primo adeguamento della piattaforma informatica regionale. Le altre disposizioni si applicano agli avvisi pubblici emanati successivamente al secondo adeguamento della piattaforma.
Gli avvisi e le graduatorie, comprese quelle provvisorie e definitive e le relative procedure di assegnazione, conseguenti ad avvisi emanati prima del primo adeguamento della piattaforma informatica regionale, restano efficaci fino all’esaurimento degli alloggi disponibili; analoga efficacia è prevista per quelli emanati dopo il primo adeguamento.
Coordinamento normativo e abrogazioni
Ogni riferimento alla tabella dell’art. 7, comma 1, lettera d), deve intendersi fatto alla tabella di cui all’art. 9, comma 2. Inoltre, il richiamo dell’art. 23, comma 1, del regolamento regionale 1/2004 si intende esteso agli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia Locale.
È abrogato l’allegato 2 del r.r. 4/2017. Il regolamento sostituisce inoltre l’allegato 1 con il nuovo testo allegato al provvedimento.
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