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Sentenza

Sentenza n. 394/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 392/2025 e del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 16/2006, limitatamente alle parti concernenti la condanna al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario.

Giustizia amministrativa202600175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Perugia n. 392/2025 e del Tribunale di Spoleto n. 16/2026, limitatamente alla condanna del Ministero al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alle pronunce del giudice del lavoro relative alla corresponsione della carta docente, limitatamente ai capi che condannavano il Ministero al pagamento delle spese legali in suo favore quale difensore antistatario. Ha dedotto di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il pagamento. Ha chiesto un termine di sessanta giorni per l’adempimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il ricorso è accolto. Il TAR ha rilevato che dagli atti, anche alla luce dell’ultima memoria del ricorrente, non risultava pagato quanto dovuto in forza delle sentenze, e non ha ravvisato ragioni per ritardare ulteriormente l’ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni le spese legali liquidate dalle pronunce, inclusi gli interessi legali maturati dalla loro pubblicazione. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia o un suo delegato, che, su richiesta del ricorrente e in caso di inutile decorso del termine, dovrà provvedere in sostituzione del Ministero al pagamento delle somme ancora dovute. Per l’eventuale attività commissariale è previsto un compenso di euro 1.000,00 a carico del Ministero, liquidabile da quest’ultimo sulla base della relazione documentata e della dichiarazione di avvenuta ottemperanza, senza necessità di ulteriori provvedimenti del TAR. Il Ministero è inoltre condannato a pagare euro 800,00, oltre oneri e accessori, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Pertanto, in accoglimento del ricorso: - va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle spese legali spettanti alla parte ricorrente in base alle suddette sentenze – ivi compresi gli interessi legali maturati sulle relative somme successivamente alla pubblicazione delle sentenze, come da richiesta di parte ricorrente; - può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento di tutte le somme spettanti in base alle suddette sentenze che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva se il termine decorre inutilmente.

  • art. 114 c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in parte motiva. Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 800,00 (ottocento/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    La sentenza di ottemperanza accoglie la domanda e ordina gli adempimenti esecutivi stabiliti in motivazione, oltre a regolare le spese del giudizio.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Parte ricorrente - esponendo di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di averne documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il pagamento - ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione delle somme spettanti.

    Il ricorrente ha dedotto di aver atteso il decorso del termine previsto per il pagamento da parte dell’amministrazione; la decisione non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione, ma procede all’ottemperanza constatato il mancato pagamento.

Massime di principio

  • Accertato che una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato non è stata eseguita, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e disporre che, in caso di inutile decorso, il commissario ad acta nominato provveda al pagamento in sostituzione dell’amministrazione.
  • Nell’ottemperanza a una condanna al pagamento di spese legali, l’esecuzione può comprendere gli interessi legali maturati sulle somme dovute dalla pubblicazione delle sentenze, quando ciò sia richiesto e risulti dal titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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