Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39173/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Due censure principali: 1) Nullità o illegittimità dell'utilizzo delle intercettazioni ottenute mediante captatore informatico per il fatto contestato al capo 164), sostenendo che le captazioni erano autorizzate per reati diversi (attività di spaccio e reato associativo connesso a Carlo Verni) e che mancava la connessione ex art. 12 c.p.p.; perciò l'uso delle intercettazioni sarebbe limitato ai reati indicati dall'art. 266, comma 2-bis, e dall'art. 270, comma 1-bis c.p.p. 2) Erronea qualificazione del reato e mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, poiché la cessione contestata era modesta (cocaina per venti euro), e la circostanza di un inserimento in un circuito di spaccio sarebbe solo congetturale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le intercettazioni fossero state regolarmente autorizzate e riferibili anche al fatto contestato al capo 164) perché i decreti di proroga richiamavano per relationem l'informativa che documentava il coinvolgimento del Verni e collegavano l'episodio alla rete di rifornimento; pertanto le captazioni sono utilizzabili nel medesimo procedimento ex art. 12 c.p.p., richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Cavallo). Sul secondo motivo la Corte ha respinto il motivo perché reiterativo e aspecifico: il Tribunale del riesame aveva motivatamente ritenuto che la cessione fosse un campione funzionale a forniture più consistenti e che il ricorrente fosse inserito in un circuito di vendita, motivazione ritenuta congrua e logica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sul sindacato in sede di legittimità; richiamata per individuare i motivi di ricorso (lett. b, c, e) e per valutarne la fondatezza/formalità.

  • art. 270 cod. proc. pen. (comma 1 e 1-bis)

    Disposizioni sull'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che il richiamo al comma 1-bis (limitazione per captatore informatico) non fosse applicabile perché le intercettazioni erano state disposte nel medesimo procedimento e riferite, per relationem, anche al fatto contestato.

  • art. 266 cod. proc. pen. (comma 2-bis)

    Richiamato rispetto alla disciplina delle intercettazioni e delle limitazioni per le conversazioni tra presenti; la Corte ha escluso che tale limitazione rendesse inutilizzabili le captazioni nel caso di specie.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Principio di connessione tra fatti-reato: la Corte ha ritenuto integrata la connessione tra i reati autorizzativi e quello contestato al capo 164), consentendo l'utilizzo delle intercettazioni nel medesimo procedimento.

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (comma 5)

    Norma sull'ipotesi lieve per le cessioni di stupefacenti; la Corte ha confermato che la qualificazione operata dal riesame (esclusione dell'ipotesi lieve) è congrua in ragione del ruolo del ricorrente nel circuito di rifornimento e dell'utilizzo della cessione come campione per forniture maggiori.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Dispositivo che consente il trattamento cartolare del ricorso; il procedimento è stato trattato in forma cartolare ai sensi di tale norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che permette la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.

  • Corte di cassazione, Sez. U., sent. n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che, in presenza di imputazioni connesse ex art. 12 c.p.p., il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata concessa non è 'diverso' rispetto a quello relativo al reato accertato tramite intercettazione, permettendo l'estensione dell'utilizzo delle captazioni ai fatti connessi.

Massime di principio

  • Se le intercettazioni mediante captatore informatico sono state autorizzate nello stesso procedimento e le proroghe/decreti richiamano per relationem le informative che collegano specifici episodi, i risultati delle captazioni possono essere utilizzati anche per fatti connessi ex art. 12 c.p.p., anche se tali fatti non coincidono testualmente con quelli indicati nel decreto originario.
  • La disciplina che limita l'utilizzabilità delle conversazioni tra presenti (art. 266, comma 2-bis e art. 270, comma 1-bis) non impedisce automaticamente l'impiego delle captazioni quando sia dimostrabile la connessione sostanziale tra i reati nell'ambito del medesimo procedimento.
  • La qualificazione della fattispecie come "ipotesi lieve" ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 può essere esclusa se dalla motivazione emerge che la cessione, pur modesta nella quantità, è funzionale a forniture più consistenti e il soggetto è inserito in un circuito di rifornimento: circostanze che devono essere specificamente confutate per avere successo in sede di gravame.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi che reiterano genericamente le stesse contestazioni già esaminate dal giudice di merito senza fornire una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata; l'assenza di specificità rende il motivo aspecifico e inammissibile.
  • Chi impugna l'utilizzo di intercettazioni deve provare l'assenza di connessione processuale o sostanziale tra i fatti o l'irregolarità formale dell'autorizzazione; argomentazioni generiche o basate su presunte casualità delle captazioni sono difficilmente efficaci.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.