Risposta n. 486 del 14/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene di poter emettere un documento commerciale di cortesia o una proforma per l’importo totale senza memorizzare il corrispettivo, salvo poi registrare e trasmettere solo l’importo effettivamente incassato al momento del pagamento; in alternativa propone l’emissione di una fattura proforma e, al pagamento, della fattura definitiva via SdI. Ritiene applicabile tale impostazione anche ai clienti abituali con pagamenti differiti.
Certificazione dei corrispettivi per servizi alberghieri e di ristorazione rese a clienti prenotati tramite agenzie di viaggio e gestione dei "sospesi"
Il quesito
La società istante chiede come certificare, con i nuovi misuratori fiscali e la memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi, le prestazioni di hotel e ristorante quando il pagamento avviene tramite agenzie di viaggio o da clienti abituali a scadenze prestabilite, gestendo gli importi non ancora incassati senza irregolarità.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia distingue tra prestazioni acquistate direttamente dal cliente e prestazioni acquistate dall’agenzia di viaggio in nome proprio. Nel primo caso conferma la certificazione al momento dell’effettuazione/pagamento con documento commerciale, memoria e trasmissione telematica dei corrispettivi, salva la fattura se richiesta. Nel secondo caso afferma che il corrispettivo va documentato con fattura: elettronica via SdI per agenzie residenti o stabilite in Italia, ordinaria per agenzie non residenti con esterometro, fermo restando che per rendicontare i servizi può essere usata una pro-forma o un documento commerciale con dicitura "corrispettivo non riscosso". Per i clienti abituali vale lo stesso criterio: documento per ciascun servizio con corrispettivo non riscosso e, all’incasso, documento riepilogativo o fattura riepilogativa se richiesta.
Certificazione dei corrispettivi per servizi alberghieri e di ristorazione con pagamenti differiti
L’interpello riguarda una società che svolge attività alberghiera con ristorante e che chiede chiarimenti sulla corretta certificazione dei corrispettivi quando il soggiorno o i servizi di ristorazione sono prenotati e pagati tramite agenzie di viaggio, oppure quando il cliente è abituale e salda a scadenze prestabilite o a fine mese. Il tema centrale è la gestione dei cosiddetti "sospesi" alla luce dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Fattispecie rappresentata dall’istante
La società istante riferisce di aver sempre documentato i corrispettivi mediante ricevute o scontrini fiscali. Richiama l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che ha introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020, anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
La casistica esposta è duplice:
- le agenzie di viaggio prenotano il soggiorno in nome e per conto del cliente, che paga al termine del soggiorno;
- le agenzie acquistano la disponibilità di camere per un certo periodo e comunicano il nominativo del cliente al quale la camera è destinata.
Nel primo caso l’istante certifica i servizi direttamente al cliente che paga. Nel secondo caso il cliente paga solo eventuali extra, mentre soggiorno e ristorazione sono corrisposti dall’agenzia di viaggio; in tale ipotesi la società emette, di regola, fattura alle agenzie italiane e una ricevuta fiscale provvisoria alle agenzie estere, seguita da un’ulteriore ricevuta all’atto del pagamento.
Quesito del contribuente
L’istante domanda come debbano essere gestiti i corrispettivi non ancora riscossi, poiché i nuovi misuratori fiscali consentono di memorizzare e trasmettere i corrispettivi ma, secondo la società, non distinguono tra importi pagati e non pagati. Chiede quindi quale sia la corretta modalità di gestione dei "sospesi" senza incorrere in irregolarità.
In sede di integrazione documentale, il dubbio è stato esteso anche ai clienti abituali che usufruiscono dei servizi del ristorante e pagano a scadenze pattuite o a fine mese.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante richiama l’articolo 6 del decreto IVA, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo. Da ciò deduce la possibilità di:
- rilasciare alle agenzie di viaggio, al termine del soggiorno, un documento commerciale di cortesia con l’indicazione dell’importo totale e del dettaglio dei servizi, senza memorizzare alcun importo sul misuratore fiscale;
- al momento dell’incasso, totale o parziale, memorizzare e inviare tramite il misuratore fiscale il corrispettivo effettivamente riscosso, rilasciando il relativo scontrino/documento commerciale.
In alternativa, propone di emettere una fattura proforma per l’importo complessivo e, al pagamento, una fattura definitiva da trasmettere tramite SdI e da includere nella liquidazione IVA del periodo.
La medesima impostazione è ritenuta applicabile anche ai clienti abituali che saldano periodicamente.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 6 del decreto IVA, che stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo e che, se anteriormente a tale momento è emessa fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.
Richiama poi l’articolo 22, primo comma, del decreto IVA, secondo cui la fattura non è obbligatoria, salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione, per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rese da pubblici esercizi. Se però il servizio è destinato a un soggetto passivo che lo acquista per la propria attività, l’operazione deve essere documentata con fattura.
Vengono inoltre richiamati:
- l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi;
- l’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, per la fatturazione elettronica tramite SdI verso soggetti residenti o stabiliti in Italia;
- l’articolo 7-quater, comma 1, lettera c), del decreto IVA, che considera territorialmente rilevanti in Italia le prestazioni di ristorazione e catering materialmente eseguite nel territorio dello Stato.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia distingue chiaramente tra due ipotesi.
Prestazioni acquistate direttamente dal cliente
Quando le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente cui sono rese, anche se tramite un’agenzia che cura la prenotazione, l’operazione va certificata secondo l’articolo 22 del decreto IVA. Di conseguenza:
- fino al 31 dicembre 2019, mediante scontrino o ricevuta fiscale;
- dal 1° gennaio 2020, ovvero dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, con emissione del documento commerciale.
Resta ferma la facoltà del cliente di chiedere la fattura, da emettere tramite SdI con rilascio di copia analogica salvo rinuncia del cliente. In questa ipotesi, il medesimo documento può certificare sia il servizio alberghiero e di ristorazione, sia gli eventuali servizi aggiuntivi resi al cliente.
Prestazioni acquistate dalle agenzie di viaggio in nome proprio
Quando invece i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve essere documentato con fattura.
Poiché si tratta di prestazioni di ristorazione e servizi alberghieri materialmente eseguiti in Italia, l’operazione è imponibile sia quando l’agenzia acquirente è residente sia quando non è residente. Al momento del pagamento, anche parziale, deve essere emessa:
- fattura elettronica via SdI nei confronti delle agenzie residenti o stabilite nel territorio dello Stato;
- fattura ordinaria, cartacea e/o elettronica, verso agenzie non residenti, con obbligo di tracciamento tramite esterometro, salvo accordo per utilizzare comunque SdI.
Per rendicontare i servizi resi in vista del pagamento, la società può usare una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso". L’Agenzia richiama a supporto la risposta ad interpello n. 419 del 23 ottobre 2019 e chiarisce che, se tali dati confluiscono tra i corrispettivi trasmessi e si verifica un disallineamento tra quanto inviato telematicamente e l’IVA liquidata periodicamente, il principio di rilevanza dell’imposta al momento dell’incasso o della fatturazione dovrà essere tenuto in considerazione.
Clienti abituali con pagamenti periodici
Per i clienti abituali che pagano a scadenze prestabilite o a fine mese, l’Agenzia conferma il medesimo criterio:
- ogni singolo servizio va tracciato con un documento commerciale recante la dicitura "corrispettivo non riscosso";
- al momento dell’incasso, va emesso un documento commerciale riepilogativo degli importi dei servizi resi, oppure, se richiesta, una fattura riepilogativa.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce che la soluzione non è un generico rinvio della certificazione fino al pagamento per tutti i casi, ma dipende da chi sia il reale acquirente del servizio. Se il cliente è il destinatario diretto della prestazione, vale la documentazione tramite corrispettivi/documento commerciale e, se richiesto, fattura. Se invece l’acquisto è effettuato dall’agenzia di viaggio in nome proprio, il documento fiscale corretto è la fattura, mentre i documenti pro-forma o con indicazione del "corrispettivo non riscosso" hanno funzione di rendicontazione e non sostituiscono la fatturazione dovuta al momento del pagamento.
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