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Interpello

Risposta n. 481 del 13/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che il credito possa essere ceduto a più persone e che tale possibilità sia particolarmente ammessa nel caso di comproprietari di un’unità immobiliare facente parte del condominio.

Cessione del credito Ecobonus per interventi su parti comuni condominiali

Il quesito

Un condomino chiede se il credito corrispondente alla detrazione per riqualificazione energetica di parti comuni possa essere acquisito, insieme agli altri comproprietari di una diversa unità abitativa nello stesso condominio, da una pluralità di soggetti cessionari.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia chiarisce che, in base alla disciplina della cessione del credito Ecobonus, la prima cessione deve avvenire a un solo soggetto cessionario: quindi, nella fattispecie, solo uno dei comproprietari può ricevere il credito di un altro condomino. Successivamente il cessionario potrà a sua volta cedere, in tutto o in parte, il credito ad altri soggetti privati collegati al rapporto che ha originato la detrazione, con esclusione per i soggetti diversi dalla no tax area di banche e intermediari finanziari.

Cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica condominiale

L’interpello riguarda la possibilità di cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di un edificio condominiale. Il caso concreto posto dal contribuente attiene alla posizione di un gruppo di comproprietari di un’unità abitativa inserita nel condominio, interessati a ricevere il credito spettante a un altro condomino.

Fattispecie rappresentata

L’istante chiede chiarimenti sulla possibilità di acquisire il credito corrispondente alla detrazione spettante a un altro condomino per spese sostenute su parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’art. 14, comma 2-ter, del D.L. n. 63 del 2013. La questione è formulata con riferimento a una pluralità di comproprietari che intenderebbero essere cessionari del medesimo credito.

Quesito del contribuente

Il contribuente domanda se il credito possa essere attribuito a più soggetti contemporaneamente, in particolare a più comproprietari di una medesima unità immobiliare in condominio, sostenendo che i cessionari possano essere una pluralità di persone e che ciò sia compatibile con la disciplina della cessione del credito.

Soluzione interpretativa proposta

Secondo l’istante, la normativa consentirebbe la cessione del credito a più cessionari. Tale interpretazione sarebbe, a suo avviso, ancor più giustificata quando i destinatari siano comproprietari di un’unità immobiliare facente parte del condominio.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2017, che ha inserito nell’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 il comma 2-sexies, prevedendo per determinate spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione.

Sono richiamati anche:

  • l’art. 14, comma 2-ter, del D.L. n. 63 del 2013, come modificato dal D.L. n. 50 del 2017, che estende la cessione del credito anche ai soggetti rientranti nella cd. no tax area;
  • i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. n. 165110, e del 18 aprile 2019, prot. n. 100372, che disciplinano le modalità attuative della cessione;
  • la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 e la circolare n. 17/E del 23 luglio 2018, che forniscono chiarimenti sull’ambito applicativo.

L’Agenzia precisa inoltre che per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha originato la detrazione. Viene richiamato, a titolo esemplificativo, il caso degli interventi condominiali, in cui la cessione può avvenire nei confronti di altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi, nonché, in generale, tra società appartenenti a un medesimo gruppo, con esclusione per i soggetti diversi dalla no tax area di istituti di credito e intermediari finanziari.

Soluzione interpretativa e chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia osserva che il provvedimento del 28 agosto 2017 stabilisce che il condomino può cedere l’intera detrazione, calcolata sulla spesa approvata o sulle spese sostenute, per la quota a lui imputabile. Inoltre, il cessionario può cedere il credito solo dopo che esso sia divenuto disponibile.

Sulla base di tali elementi, l’Agenzia ritiene che l’uso del termine "cessionario" al singolare e il fatto che la detrazione non sia frazionabile impongano che, al momento della prima cessione, il credito sia attribuito a un solo soggetto. Ne consegue che non è possibile una cessione iniziale a una pluralità di cessionari per la medesima detrazione.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso prospettato, solo uno dei comproprietari dell’unità abitativa in condominio può ricevere, sotto forma di credito d’imposta, la detrazione spettante a un altro condomino per le spese sostenute sugli interventi di riqualificazione energetica. Una volta divenuto disponibile, il cessionario potrà poi cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione e nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina richiamata.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che:

  • la prima cessione del credito Ecobonus deve essere effettuata a un solo soggetto;
  • non è consentita una cessione iniziale plurima della medesima detrazione;
  • il cessionario può successivamente ritrasferire, in tutto o in parte, il credito ad altri soggetti privati collegati al rapporto originario;
  • per i soggetti diversi dalla no tax area restano esclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

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