Cassazione Penale, Ordinanza n. 33474/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, c.p. La decisione impugnata è stata ritenuta correttamente motivata e conforme alla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 7 novembre 2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p., in tema di ricettazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La Corte d'appello aveva escluso l'attenuante non soltanto considerando non modico il valore del ciclomotore oggetto della ricettazione, ma anche valorizzando il profilo soggettivo dell'imputato, gravato da numerosi precedenti specifici. La memoria difensiva depositata il 22 giugno 2026 è stata indicata come tardiva.
Norme richiamate
art. 648, comma 4, c.p.
particolare tenuità del fatto nella ricettazione
Il valore del bene ricettato costituisce un parametro concorrente in via sussidiaria: se il valore non è esiguo, la tenuità deve essere esclusa; se il valore è lieve, devono essere valutati anche gli ulteriori parametri desumibili dall'art. 133 c.p., relativi all'entità del profitto e alla capacità a delinquere dell'agente.
art. 133 c.p.
parametri inerenti al profilo obiettivo del fatto e alla capacità a delinquere dell'agente
Ai fini della valutazione della particolare tenuità della ricettazione rilevano, oltre al valore del bene quando esiguo, l'entità del profitto e il profilo soggettivo dell'agente, compresa la capacità a delinquere.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, il valore del bene ricettato è un parametro concorrente in via sussidiaria per valutare l'attenuante della particolare tenuità del fatto: se il valore non è esiguo, l'attenuante deve essere esclusa.
- Quando il bene ricettato presenta una lieve consistenza economica, la concessione dell'attenuante non è automatica, dovendo essere valutati anche l'entità del profitto e gli elementi relativi alla capacità a delinquere dell'agente, desumibili dall'art. 133 c.p.
- Il diniego dell'attenuante della particolare tenuità è adeguatamente motivato quando il giudice considera sia il valore non modico del bene ricettato sia il profilo soggettivo dell'imputato, valorizzando la presenza di numerosi precedenti specifici.
- È manifestamente infondato il ricorso che censura il diniego dell'attenuante senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito fondata sul valore del bene e sulla capacità a delinquere dell'agente.
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