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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24892/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Alla società sono stati notificati avvisi di accertamento IVA per gli anni d'imposta 2013-2015, con recupero dell'imposta e irrogazione di sanzioni, perché l'Ufficio, recependo gli esiti di verifiche della Guardia di Finanza, ha ritenuto che la contribuente avesse contabilizzato operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, con fornitori qualificati come cartiere. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 36 c.p.c. per difetto di motivazione dell'avviso, asseritamente fondato integralmente sul PVC; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 54 e 19 d.P.R. 633/1972 e della direttiva 2006/112/CE per mancanza di prova del coinvolgimento consapevole della contribuente nella frode; 3) erronea valutazione/travisamento degli elementi di fatto e documentali e sussistenza del diritto alla detrazione IVA; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla buona fede della società. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della normativa italiana con la direttiva IVA, nella parte in cui consentirebbe di negare la detrazione senza provare conoscenza o conoscibilità della frode da parte dell'acquirente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento al PVC non è illegittima quando il contribuente conosca già integralmente l'atto richiamato. Ha poi rigettato unitariamente il secondo, terzo e quarto motivo, rilevando che la CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione aveva provato, anche per presunzioni, la natura di cartiere dei fornitori e gli indici della frode; la contribuente non aveva fornito prova contraria della propria buona fede e della diligenza esigibile; le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in Cassazione. Ha anche escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, richiamando la giurisprudenza UE già intervenuta sul punto e osservando che i principi euro-unitari risultavano rispettati nel caso concreto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alle spese e con atto del dovuto contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    in tema di motivazione per relationem, l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti richiamati non già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente

  • art. 36 c.p.c.

    richiamato quale parametro di censura del difetto di motivazione

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare gli elementi della frode e la conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente; poi grava sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e diligenza

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato come base normativa del recupero IVA e dell'accertamento

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    il diritto alla detrazione IVA può essere negato se l'operazione è soggettivamente inesistente e il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode

  • art. 167 Direttiva 2006/112/CE

    norma euro-unitaria richiamata in tema di diritto alla detrazione dell'IVA

  • art. 267, par. 3, TFUE

    la Corte esclude il rinvio pregiudiziale perché la questione è già stata chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie illustrative

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • La motivazione di un avviso di accertamento tributario resa per relationem a un PVC non è viziata se il contribuente ha già piena conoscenza dell'atto richiamato e la tecnica redazionale non compromette il contraddittorio.
  • In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche in via presuntiva, sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia elementi specifici da cui desumere che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
  • Quando l'Ufficio assolve all'onere probatorio sulla frode, il contribuente che invochi la detrazione dell'IVA deve provare di aver adottato tutta la diligenza esigibile e la propria incolpevole ignoranza della natura fraudolenta dell'operazione.
  • La mera regolarità formale della documentazione contabile, la consegna della merce o il pagamento del corrispettivo non sono di per sé sufficienti a dimostrare la buona fede del contribuente in presenza di indici seri di frode.
  • Nel contesto di frodi carosello, la prova può essere costruita mediante elementi indiziari relativi alla catena di passaggi, alla struttura delle società interposte e all'assenza di una reale organizzazione del fornitore; il giudice di merito valuta tali presunzioni secondo le regole ordinarie.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sulla direttiva IVA sia già stata affrontata in modo chiaro dalla giurisprudenza unionale e la decisione interna si mantenga nel relativo perimetro interpretativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRinvio pregiudiziale

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