Sentenza n. 254/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento dell’ordinanza sindacale n. 5 del 20.04.2022 del Comune di Sorgà, Prot. num. 0003043 del 22.04.2022 notificata in pari data per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati ex art. 192 D. lgs 192 n.152/2006, con la quale veniva ordinato al ricorrente di “1. Di provvedere, alla messa in sicurezza a scopo precauzionale dell’intera area interessata dalla presenza dei rifiuti; 2. Di provvedere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza alla rimozione, all’avvio al recupero e/o allo smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell’area in questione catastalmente censita in catasto al N.C.T. del Comune di Sorgà Foglio 10 Mapp.li 298, 299, 300, 301, 205, 207, 56, 59, 203, 205, 204, 206, 54, 53, 55, 46, 45, 44, 43, 42, 332, 304, ed al ripristino dello stato dei luoghi; Di predisporre preventivamente un programma di smaltimento, da sottoporre a questo Comune entro il termine di 30 (trenta) giorni da inviare per conoscenza e per lo svolgimento dei compiti istituzionali alla Provincia di Verona Settore Ambiente e alla Direzione Provinciale ARPAV, che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: - natura e quantità dei rifiuti rinvenuti; - documentazione fotografica e cartografica del sito interessato all’evento; - gli impianti autorizzati ove saranno smaltiti i rifiuti; - tempi di attuazione del programma di smaltimento; - l’eventuale necessità di attuare ulteriori indagini del suolo del sottosuolo, delle acque sotterranee, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi per eventualmente predisporre il progetto di bonifica ai sensi del titolo V della parte IV del D.L. vo 04/04/2006, n. 152. Al fine dell’ottemperanza al presente provvedimento, gli obbligati dovranno inviare, effettuato quanto previsto dal programma di smaltimento, copia del formulario di identificazione rifiuti in loro possesso e successivamente non appena sarà possibile, la quarta copia dello stesso formulario con l’indicazione dell’accettato per intero”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di messa in sicurezza, rimozione, avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, con la quale gli era stato ordinato, quale affittuario e detentore di un fondo rustico, di rimuovere e smaltire materiali di scarto da demolizioni, tronchi, pneumatici, plastica, veicoli privi di targa, trattori agricoli e altri rifiuti. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 7 della l. n. 241/1990, sostenendo che il Comune non avesse accertato una sua responsabilità dolosa o colposa e che i rifiuti fossero già presenti al momento della stipula del contratto. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, del principio di proporzionalità, del principio di affidamento e del buon andamento, nonché eccesso di potere per sviamento, erroneità e travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria. Il ricorrente ha anche rappresentato di avere avviato attività di bonifica e smaltimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi per la loro stretta connessione. Ha ritenuto non contestata la presenza dei rifiuti e ha valorizzato il verbale di sopralluogo, la documentazione fotografica e i rilievi aerofotogrammetrici. Il ricorrente, quale affittuario e detentore con piena disponibilità dell'area, era responsabile della gestione e custodia del fondo. Non ha dimostrato né che i rifiuti fossero stati abusivamente depositati da terzi né di avere adottato misure di diligenza ragionevolmente esigibili per impedirne l'abbandono. La responsabilità soggettiva può configurarsi anche mediante condotta omissiva, quando trascuratezza, negligenza o incuria abbiano consentito la trasformazione dell'area in discarica o la proliferazione di condotte illecite. Nel caso concreto, la responsabilità è stata desunta da gravi, precisi e concordanti indizi, tra cui la presenza del ricorrente durante l'intervento dei Vigili del Fuoco e la sua dichiarazione di avere dato alle fiamme parte dei materiali. L'ordinanza è stata ritenuta proporzionata e ragionevole, perché limitata alla messa in sicurezza e allo smaltimento dei rifiuti. La motivazione per relationem è stata considerata sufficiente, poiché gli atti richiamati erano accessibili all'interessato. L'istruttoria è stata giudicata completa e svolta nel rispetto del contraddittorio. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
La responsabilità per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati richiede l'accertamento di una responsabilità soggettiva, anche colposa, del soggetto destinatario dell'ordinanza; tale responsabilità può derivare da una condotta omissiva di trascurata custodia e vigilanza del fondo.
art. 7 l. 241/1990
Il procedimento per l'adozione dell'ordinanza è stato ritenuto rispettoso del contraddittorio procedimentale.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto anche mediante motivazione per relationem, quando gli atti richiamati siano accessibili all'interessato.
art. 97 Cost.
Il richiamo al buon andamento non è stato ritenuto leso dall'ordinanza, adottata sulla base di un'istruttoria completa e di una motivazione sufficiente.
Massime di principio
- Il detentore o affittuario che abbia la piena disponibilità di un'area può essere destinatario dell'ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati quando non dimostri né l'estraneità al deposito né l'adozione di misure ragionevolmente esigibili per impedirlo.
- Ai fini dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, la responsabilità soggettiva del detentore dell'area può essere integrata da una condotta omissiva colposa consistente in trascuratezza, negligenza o incuria nella custodia, tale da consentire l'abbandono dei rifiuti da parte di terzi o la trasformazione del fondo in discarica abusiva.
- La responsabilità per l'abbandono dei rifiuti può essere desunta da un complesso di gravi, precisi e concordanti indizi, valutati alla luce della disponibilità dell'area, della natura dei materiali e delle condotte concretamente tenute dal detentore.
- Un'ordinanza che imponga la messa in sicurezza e la rimozione dei rifiuti è proporzionata quando si limiti agli interventi necessari per eliminare il fenomeno di abbandono e ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area.
- La motivazione per relationem dell'ordinanza è sufficiente se gli atti e gli accertamenti richiamati sono conoscibili o sono stati resi accessibili al destinatario.
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