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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3088/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Autorino impugna la sentenza di condanna per ricettazione (art. 648 c.p.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova circa il valore della merce ricettata e per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante. Il difensore sostiene che i giudici hanno fatto riferimento al valore complessivo indicato nelle denunce (30 carrelli per 30.000 euro) mentre nel vivaio del ricorrente era stata rinvenuta solo una minima parte (9 piante di rosmarino, 3 vasi vuoti, 2 piante kumbat, 6 carrelli, 24 aste fiorate e 15 pianali) e ha depositato copie di denunce e verbale di sequestro a sostegno del travisamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo l'estinzione del reato per prescrizione. Ha ritenuto non inammissibile il ricorso rispetto alla questione della non concessione dell'attenuante (quindi il rapporto processuale si è instaurato e ha interrotto la prescrizione), ma ha accertato che il termine di prescrizione è comunque spirato (tenuto conto anche di 34 giorni di sospensione per impedimenti dell'imputato o del difensore). La Corte ha richiamato che, anche quando l'impugnazione riguarda solo l'attenuante o la pena, il giudice dell'impugnazione deve rilevare eventuali cause di estinzione del reato fintanto che il giudizio non sia esaurito integralmente sul capo di reato.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    richiamata la forma attenuata prevista nel capoverso

    la Corte valuta la rilevanza della quantificazione del valore della merce ai fini del riconoscimento della ipotesi attenuata della ricettazione; nel caso concreto l'esame del valore complessivo del carico rispetto alla parte effettivamente rinvenuta presso il ricorrente è centrale per la decisione sull'attenuante

  • art. 606, comma 3 c.p.p. (secondo periodo)

    richiamato nei passaggi giurisprudenziali sulla manifesta infondatezza

    usato come riferimento alle ipotesi in cui il ricorso può essere dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile; la Corte chiarisce però che nel caso specifico la doglianza non era manifestamente infondata

  • art. 524 u.c. (previgente codice di rito) - richiamo giurisprudenziale

    menzionato nella giurisprudenza richiamata in tema di manifesta infondatezza

    fornisce criteri storici e giurisprudenziali per definire quando un ricorso sia palesemente infondato; la Corte ricorda i limiti della declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza

Massime di principio

  • Se si impugna in appello o in cassazione solo il riconoscimento di una circostanza attenuante o la quantificazione della pena, il giudice dell'impugnazione deve comunque verificare l'eventuale sussistenza di cause di estinzione del reato (es. prescrizione) finché il capo di reato non sia definitivamente esaurito
  • Il valore complessivo della cosa rubata indicato nelle denunce può essere rilevante, ma ai fini del riconoscimento dell'attenuante della 'ipotesi lieve' è necessario valutare la parte effettivamente ritrovata presso l'imputato: occorre fornire prove documentali precise (verbali di sequestro, denunce, inventari) per dimostrare la non corrispondenza con il valore complessivo
  • Un ricorso non è automaticamente inammissibile come 'manifestamente infondato' se propone una questione ragionevolmente fondata sui fatti o sulla motivazione; la declaratoria di manifesta infondatezza richiede che le censure siano palesemente contraddette dagli atti o da norma assolutamente univoca
  • L'impugnazione interrompe in generale la prescrizione, ma va calcolato con attenzione il decorso e le sospensioni (es. impedimenti dell'imputato o del difensore); anche se l'appello ha instaurato il rapporto processuale, la prescrizione può comunque essere intervenuta successivamente causando l'estinzione del reato
  • Quando si contesta la quantificazione del valore del bene per ottenere un'attenuante, è utile allegare sin dall'impugnazione tutta la documentazione probatoria disponibile e quantificare chiaramente la porzione di merce effettivamente rinvenuta presso l'imputato

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