Cassazione Penale, Sentenza n. 9657/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva, in sintesi, la nullità della decisione per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore nominato dall'imputato (avv. Tiziano Saporito), nominato con dichiarazione anteriore alla spedizione dell'avviso, e la censura che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello non si era confrontata con la motivazione specifica dell'atto di impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, con valore assorbente, il primo motivo: l'udienza si è svolta con procedura cartolare ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176 e non è stata data comunicazione al difensore nominato; la Corte ha affermato che, nelle udienze trattate per iscritto, la sanatoria che deriva dalla semplice presenza e silenzio dell'altro difensore non può operare, perché manca la dialettica in presenza che giustifica l'onere di verifica a carico del difensore presente. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020 n.137 convertito nella legge 18 dicembre 2020 n.176
Introduzione della procedura di trattazione cartolare (scritta) per alcuni giudizi in appello; tale modalità prescinde dalla normale dinamica orale e richiede specifica verifica della regolarità delle notificazioni da parte del giudice, non potendo operare la classica 'sanatoria' derivante dalla presenza e inerzia del codifensore.
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020
Norma richiamata per la procedura scritta; disciplinazione della trattazione cartolare delle udienze in appello, con implicazioni sul ruolo e sugli adempimenti del difensore.
art. 157, comma 8-bis c.p.p.
Prevede modalità di notifica agli avvocati; nel caso di specie l'avviso è stato notificato al precedente difensore ma non al nuovo nominato, elemento decisivo per la nullità rilevata.
artt. 181, 182, 183, 184 c.p.p.
Regime delle nullità processuali e loro sanatoria: disciplinano la rilevabilità, i termini e le modalità di eccezione delle nullità e la possibilità di sanatoria tramite rinuncia o avvalersi di facoltà preordinate. La Corte ha richiamato tali norme per esaminare il principio secondo cui la mancata eccezione da parte del difensore presente può sanare l'omessa notifica, limitandone però l'applicabilità alle udienze in presenza.
Sez. U., n. 39060 del 16/07/2009 (Aprea), Rv. 244187
Precedente delle Sezioni Unite che afferma che l'omessa notifica dell'avviso ad uno dei difensori è nullità a regime intermedio e che tale nullità può essere sanata dalla mancata proposizione dell'eccezione da parte del difensore comparso. La Corte, nel caso concreto, limita l'ambito di applicazione di quel principio quando l'udienza è trattata per iscritto, perché manca la dialettica in presenza che giustifica l'onere di verifica del difensore presente.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato in funzione di sintesi dei motivi di ricorso nella motivazione della Cassazione; norma procedurale sulle modalità di esposizione sintetica dei motivi nei ricorsi.
Massime di principio
- Quando l'imputato nomina un nuovo difensore prima della fissazione dell'udienza, è essenziale che l'avviso di udienza sia notificato anche al nuovo difensore; la mancata notifica può portare ad annullamento della decisione se l'udienza è trattata per iscritto.
- La regola secondo cui la presenza e l'inerzia del codifensore sanano l'omessa notifica (Sez. U., Aprea) vale principalmente per udienze in presenza; nelle udienze cartolari/scritte questa sanatoria è più limitata o non operativa perché manca la dialettica in aula.
- Nei procedimenti trattati per iscritto ai sensi dell'art. 23-bis, l'onere di verificare la completezza delle notificazioni grava sul giudice, che può rilevare d'ufficio la mancata notifica e conseguente nullità dell'atto.
- Difensori e parti devono controllare tempestivamente il fascicolo e le notifiche: se emerge un'omessa comunicazione, va eccepita senza indugio; in mancanza, si rischia comunque che il giudice rilevi la nullità d'ufficio se la carenza è grave e incide sulla difesa.
- In vista di udienze cartolari è prudente che il difensore nominato trasmetta immediatamente agli uffici la nomina e chieda conferma della notificazione dell'avviso, oppure richieda la trattazione in presenza se ritiene compromessi i diritti di difesa.
- Se si riscontra un'irregolarità procedurale analoga (mancata notifica al difensore nominato), la via probabile è il ricorso per cassazione con domanda di annullamento e, se il vizio è fondamentale, il rinvio per nuovo giudizio.
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