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Sentenza

Sentenza del 22/09/2020 n. 19779 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Decisione della Commissione 2003/193/CE: l'Agenzia chiedeva la restituzione dell'imposta Irpeg non versata (anno 1999) a causa dell'esenzione triennale prevista dalle norme (DL 331/1993 art.66 comma 14 e L.549/1995 art.3 comma 70). La società contestava l'avviso di recupero sostenendo che il vantaggio fiscale era stato retrocesso al Comune di Torino sotto forma di distribuzione di dividendi (Comune azionista per il 99,998%) e che quindi l'azione di recupero avrebbe dovuto colpire l'ente pubblico quale beneficiario effettivo dell'aiuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'obbligo di recupero disciplinato dalla Decisione 2003/193/CE e dalle norme nazionali deve essere rivolto all'impresa che ha effettivamente fruito dell'esenzione (la società), indipendentemente dalla composizione del capitale sociale o dalla distribuzione successiva degli utili ai soci. La Corte ha ritenuto priva di fondamento l'argomentazione secondo cui la distribuzione di dividendi al socio pubblico equivalga alla restituzione dell'aiuto e quindi esoneri la società dalla pretesa erariale. Sono state richiamate pronunce precedenti della stessa Corte che confermano l'obbligo di recupero anche nei confronti di società "in house" a partecipazione pubblica totalitaria. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese (Euro 30.000) e rilievo sulla possibile doppia contribuzione unificata.

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    Principio di incompatibilità degli aiuti di Stato e obbligo di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi; utilizzati come fondamento comunitario per il recupero fiscale

  • Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio

    Norme sul ripristino dello status quo ante e sulle procedure di recupero; richiamate nella discussione sul corretto soggetto del recupero

  • Decisione della Commissione 2003/193/CE

    articolo 3 (decisione del 5 giugno 2002)

    Dichiarazione di incompatibilità dell'esenzione triennale dall'IRPEG per le società a partecipazione pubblica; base concreta dell'azione di recupero

  • Decreto Legge n. 331/1993

    Norma nazionale che prevedeva la moratoria fiscale poi dichiarata aiuto incompatibile; fonte dell'esenzione contestata

  • Legge n. 427/1993

    conversione del DL 331/1993

    Atto di conversione rilevante per la vigenza della norma agevolativa contestata

  • Legge n. 549/1995

    Ulteriore norma che estendeva il regime di esenzione, anch'essa ritenuta aiuto incompatibile

  • Decreto Legge n. 185/2008

    art. 24, convertito nella L. n. 2/2009

    Normativa menzionata nel ricorso; citata in relazione alle questioni procedurali e di rimessione pregiudiziale

  • Decreto Legislativo n. 546/1992

    Norma processuale tributaria richiamata nel ricorso per cassazione

  • Codice di Procedura Civile

    Fondamento della censura per violazione di norme dell'Unione e di diritto nazionale ai fini del ricorso per cassazione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 5, sentenze n. 23414/2010, 23799/2016, 2396/2017 e Sez. U, sentenza n.14042/2016

    Precedenti che affermano l'obbligo di recupero anche nei confronti di società a partecipazione pubblica totalitaria e chiariscono i limiti della rimessione pregiudiziale quando la questione è manifestamente infondata

Massime di principio

  • Il recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili va esercitato nei confronti dell'impresa che ha effettivamente beneficiato dell'agevolazione: la mera distribuzione successiva di utili ai soci non estingue né sostituisce l'obbligo di recupero.
  • La qualità pubblica del socio (anche partecipazione totalitaria o 'in house') non impedisce né assorbe l'azione di recupero: l'impresa beneficiaria rimane il soggetto obbligato al rimborso.
  • La dimostrazione che l'aiuto sia stato effettivamente trasferito o retrocesso al socio pubblico deve essere fondata e provata; decisioni unilaterali di distribuzione dividendi non valgono automaticamente a soddisfare l'obbligo di recupero.
  • In sede procedurale, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia può essere ritenuta manifestamente infondata quando la questione europea è già pacificamente decisa o quando il collegamento è meramente teorico; la Corte di cassazione può motivare il diniego.
  • Per comportamenti analoghi: verificare sempre il destinatario formale dell'aiuto (chi ha fruito dell'esenzione) e la documentazione contabile che attesti eventuali trasferimenti effettivi delle somme a terzi o alla pubblica amministrazione prima di considerare esaurita la pretesa di recupero.

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