Sentenza del 22/09/2020 n. 19779 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Decisione della Commissione 2003/193/CE: l'Agenzia chiedeva la restituzione dell'imposta Irpeg non versata (anno 1999) a causa dell'esenzione triennale prevista dalle norme (DL 331/1993 art.66 comma 14 e L.549/1995 art.3 comma 70). La società contestava l'avviso di recupero sostenendo che il vantaggio fiscale era stato retrocesso al Comune di Torino sotto forma di distribuzione di dividendi (Comune azionista per il 99,998%) e che quindi l'azione di recupero avrebbe dovuto colpire l'ente pubblico quale beneficiario effettivo dell'aiuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'obbligo di recupero disciplinato dalla Decisione 2003/193/CE e dalle norme nazionali deve essere rivolto all'impresa che ha effettivamente fruito dell'esenzione (la società), indipendentemente dalla composizione del capitale sociale o dalla distribuzione successiva degli utili ai soci. La Corte ha ritenuto priva di fondamento l'argomentazione secondo cui la distribuzione di dividendi al socio pubblico equivalga alla restituzione dell'aiuto e quindi esoneri la società dalla pretesa erariale. Sono state richiamate pronunce precedenti della stessa Corte che confermano l'obbligo di recupero anche nei confronti di società "in house" a partecipazione pubblica totalitaria. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese (Euro 30.000) e rilievo sulla possibile doppia contribuzione unificata.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
Principio di incompatibilità degli aiuti di Stato e obbligo di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi; utilizzati come fondamento comunitario per il recupero fiscale
Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio
Norme sul ripristino dello status quo ante e sulle procedure di recupero; richiamate nella discussione sul corretto soggetto del recupero
Decisione della Commissione 2003/193/CE
articolo 3 (decisione del 5 giugno 2002)
Dichiarazione di incompatibilità dell'esenzione triennale dall'IRPEG per le società a partecipazione pubblica; base concreta dell'azione di recupero
Decreto Legge n. 331/1993
Norma nazionale che prevedeva la moratoria fiscale poi dichiarata aiuto incompatibile; fonte dell'esenzione contestata
Legge n. 427/1993
conversione del DL 331/1993
Atto di conversione rilevante per la vigenza della norma agevolativa contestata
Legge n. 549/1995
Ulteriore norma che estendeva il regime di esenzione, anch'essa ritenuta aiuto incompatibile
Decreto Legge n. 185/2008
art. 24, convertito nella L. n. 2/2009
Normativa menzionata nel ricorso; citata in relazione alle questioni procedurali e di rimessione pregiudiziale
Decreto Legislativo n. 546/1992
Norma processuale tributaria richiamata nel ricorso per cassazione
Codice di Procedura Civile
Fondamento della censura per violazione di norme dell'Unione e di diritto nazionale ai fini del ricorso per cassazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 5, sentenze n. 23414/2010, 23799/2016, 2396/2017 e Sez. U, sentenza n.14042/2016
Precedenti che affermano l'obbligo di recupero anche nei confronti di società a partecipazione pubblica totalitaria e chiariscono i limiti della rimessione pregiudiziale quando la questione è manifestamente infondata
Massime di principio
- Il recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili va esercitato nei confronti dell'impresa che ha effettivamente beneficiato dell'agevolazione: la mera distribuzione successiva di utili ai soci non estingue né sostituisce l'obbligo di recupero.
- La qualità pubblica del socio (anche partecipazione totalitaria o 'in house') non impedisce né assorbe l'azione di recupero: l'impresa beneficiaria rimane il soggetto obbligato al rimborso.
- La dimostrazione che l'aiuto sia stato effettivamente trasferito o retrocesso al socio pubblico deve essere fondata e provata; decisioni unilaterali di distribuzione dividendi non valgono automaticamente a soddisfare l'obbligo di recupero.
- In sede procedurale, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia può essere ritenuta manifestamente infondata quando la questione europea è già pacificamente decisa o quando il collegamento è meramente teorico; la Corte di cassazione può motivare il diniego.
- Per comportamenti analoghi: verificare sempre il destinatario formale dell'aiuto (chi ha fruito dell'esenzione) e la documentazione contabile che attesti eventuali trasferimenti effettivi delle somme a terzi o alla pubblica amministrazione prima di considerare esaurita la pretesa di recupero.
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