Sentenza del 29/09/2017 n. 3865 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Motivi di appello - Specificità - Necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è dichiarato inammissibile perché privo della necessaria specificità estrinseca. La mera riproposizione delle difese di primo grado non consente al giudice d'appello di individuare le parti della sentenza contestate né le ragioni della censura. Ne consegue la conferma degli effetti della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato proposto con motivi generici, sostanzialmente coincidenti con le difese già formulate in primo grado, senza contestare in modo puntuale e specifico i singoli capi della sentenza impugnata. Nel processo tributario l'appello non costituisce un nuovo giudizio autonomo, ma uno strumento di controllo della decisione di primo grado su specifici punti e per specifiche ragioni; pertanto, i motivi devono evidenziare chiaramente gli errori attribuiti alla sentenza.
Norme richiamate
Principio di specificità dei motivi di appello nel processo tributario
È inammissibile l'appello i cui motivi siano generici e si limitino a riproporre sostanzialmente le difese già dedotte in primo grado, senza di fatto contestare i singoli capi della sentenza impugnata.
L'atto di appello deve individuare i capi della decisione impugnati e spiegare le ragioni concrete per cui essi sarebbero erronei. La riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, non collegata a una critica specifica della sentenza, determina l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello deve essere costruito come critica specifica alla sentenza di primo grado, non come semplice ripetizione delle difese originarie.
- Per evitare l'inammissibilità occorre indicare ciascun capo contestato, la motivazione del giudice ritenuta errata e la soluzione giuridica o fattuale alternativa sostenuta dall'appellante.
- La genericità dei motivi può impedire al giudice d'appello di comprendere l'oggetto del controllo e comporta la definizione del giudizio senza esame del merito delle contestazioni.
- Le argomentazioni già formulate in primo grado possono essere richiamate solo se collegate a una contestazione puntuale delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
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