Cassazione Penale, Ordinanza n. 34275/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per avere, in data 25/05/2022, provocato incendi appiccando il fuoco a rifiuti accumulati in appositi bidoni. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero affermato la responsabilità sulla base di un quadro indiziario insufficiente e generico e senza esaminare tutti i punti devoluti con l'appello. Con il secondo motivo ha lamentato omessa motivazione sulla mancata concessione della prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p. sulle aggravanti contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del compendio indiziario, operazione preclusa al giudice di legittimità salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali; ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva esaminato in modo ampio e complessivo gli indizi, superando le censure sulla testimonianza richiamata, sull'orario dei fatti e sulla possibilità astratta che altri soggetti fossero responsabili. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile e manifestamente infondato, poiché il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene alla discrezionalità del merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria o illogica; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione resa dal giudice di merito circa l'equivalenza dell'attenuante alle aggravanti ai fini dell'adeguatezza della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi per ragioni di riservatezza connesse alla salute del ricorrente.
Norme richiamate
art. 89 c.p.
Richiamato come attenuante oggetto della richiesta di prevalenza rispetto alle aggravanti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che la comparazione con le aggravanti è valutazione di merito sorretta da motivazione sufficiente.
art. 423 c.p.
Norma incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna in appello, relativo alla provocazione di incendi mediante appiccamento del fuoco ai rifiuti.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi nella diffusione del provvedimento.
art. 91 cod. pen.
Non citato nel testo fornito.
art. 616 c.p.p.
Non espressamente indicato nel testo, ma il dispositivo di condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 623 c.p.p.
Non citato nel testo fornito.
art. 54 disp. att. c.p.p.
Non citato nel testo fornito.
art. 12 d.lgs. 196/03
Non citato nel testo fornito.
art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Fondamento dell'ordine di omettere le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la motivazione di merito chiedendo una rivalutazione del materiale indiziario o una diversa ponderazione delle prove, salvo che la motivazione manchi, sia manifestamente illogica o contraddittoria su aspetti decisivi.
- Le doglianze che contestano la persuasività, l'accuratezza o il grado di attendibilità degli elementi probatori sono inammissibili in cassazione quando mirano solo a ottenere una nuova lettura del fatto.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria.
- Per ritenere legittima la comparazione in equivalenza tra attenuanti e aggravanti è sufficiente una motivazione che colleghi la scelta all'adeguatezza della pena concretamente irrogata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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