Ordinanza n. 337/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste per i richiedenti asilo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha rigettato la richiesta di accesso alle misure di accoglienza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In particolare, la controversia riguarda il ritardato inserimento in un centro di accoglienza straordinaria e l'asserita sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario alle misure di accoglienza ai sensi degli artt. 8, comma 2-bis, e 17 del d.lgs. 142/2015. Il giudice ha rilevato, inoltre, che la documentazione prodotta non dimostrava tali presupposti e che apparivano mancanti atti del procedimento, tra cui il modulo C3 e il colloquio personale previsto dall'art. 5 del regolamento UE n. 604/2013.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In applicazione di un precedente della stessa Sezione, ha ritenuto che la decisione prefettizia di ritardare l'inserimento in un centro di accoglienza straordinaria non ledesse, allo stato degli atti, la posizione giuridica del ricorrente. Ha inoltre osservato che la documentazione depositata non provava la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario previsti dagli artt. 8, comma 2-bis, e 17 del d.lgs. 142/2015, anche in ragione della mancanza di atti procedimentali rilevanti. Non risultano svolte valutazioni autonome sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata e respinta per insussistenza del fumus boni iuris.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
Richiamato quale disposizione relativa ai presupposti per l'accesso prioritario alle misure di accoglienza.
art. 17 d.lgs. 142/2015
Richiamato quale disposizione relativa ai presupposti per l'accesso prioritario alle misure di accoglienza.
art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013
Prevede il colloquio personale la cui documentazione è stata ritenuta mancante nel procedimento esaminato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando non emerge il fumus boni iuris della pretesa azionata.
- La decisione dell'amministrazione di ritardare l'inserimento di un richiedente asilo in un centro di accoglienza straordinaria non determina, secondo l'indirizzo richiamato dalla Sezione, di per sé una lesione della posizione giuridica del richiedente.
- L'accesso prioritario alle misure di accoglienza richiede la prova documentale dei presupposti previsti dagli artt. 8, comma 2-bis, e 17 del d.lgs. 142/2015; la mancata produzione degli atti procedimentali rilevanti impedisce di ritenere dimostrata tale priorità.
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