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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06282/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Un proprietario di immobile ha convenuto l’ente della riscossione chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal rifiuto di cancellare un’ipoteca iscritta su una quota del bene, nonostante l’annullamento delle cartelle esattoriali su cui l’iscrizione si fondava. Secondo l’attore, la permanenza dell’ipoteca aveva impedito la conclusione del contratto definitivo di vendita con un promissario acquirente, che aveva subordinato l’acquisto alla cancellazione dell’ipoteca entro una certa data; di conseguenza, egli avrebbe dovuto restituire il doppio della caparra confirmatoria e pagare una penale all’agenzia immobiliare. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo insussistente il nesso causale tra mancata cancellazione e mancata vendita; la Corte d’appello aveva confermato, affermando che il recesso del promissario acquirente dipendeva da cause diverse dalla permanenza dell’iscrizione ipotecaria. In cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo di nullità della sentenza per motivazione meramente apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse fondato il proprio ragionamento su premesse fattuali non riscontrate dagli atti e avesse omesso di valutare i documenti prodotti, così giungendo a una conclusione illogica sul nesso causale; in sostanza, egli chiedeva una rivisitazione del compendio istruttorio e delle presunzioni utilizzate dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente incardinata come vizio di motivazione apparente, in realtà mirasse a contestare la ricostruzione in fatto e il ragionamento presuntivo della Corte d’appello, chiedendo un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta intelligibile e coerente, poiché il giudice di merito aveva spiegato perché non riteneva provato il nesso causale tra iscrizione ipotecaria e perdita dell’affare. La Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità per motivazione apparente non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, se la sentenza di merito espone un percorso argomentativo comprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e dichiarato inammissibile, deve darsi atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, senza valutazioni discrezionali.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, rendendo dovuto l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando il percorso logico del giudice sia incomprensibile o internamente insanabile; non lo è quando la decisione spieghi, sia pure sinteticamente, le ragioni del rigetto della domanda.
  • La censura che, sotto la veste del vizio di motivazione o di nullità della sentenza, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove è inammissibile in cassazione.
  • La critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito non integra di per sé violazione di legge: per configurarla occorre indicare specificamente quale canone della prova per presunzioni sia stato violato, mentre la mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti resta preclusa.
  • In tema di risarcimento del danno, il giudice di merito deve accertare il nesso causale tra condotta e perdita patrimoniale allegata; se esclude che il danno sia conseguenza della condotta contestata, viene meno il presupposto del risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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