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Sentenza

Sentenza n. 1084/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 1161 del 22 luglio 2025, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 1161 del 22 luglio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 174,50, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7, comma 1, del CCNL del comparto scuola del 15 marzo 2001, per incarichi svolti nell’anno scolastico indicato nella pronuncia. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il giudicato risultava ritualmente notificato alle amministrazioni resistenti ed era attestato come formatosi dalla cancelleria del Tribunale di Agrigento il 9 gennaio 2026. Era inoltre decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse provveduto o contestato la mancata ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato l’esistenza del giudicato, la sua notificazione, il decorso del termine di legge per l’adempimento e l’assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi alla sentenza del Tribunale di Agrigento e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta del ricorrente per l’adempimento sostitutivo. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata tramite PAT e non avrà diritto a compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 300, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se versato. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per gli eventuali profili di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione fonda l’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nonché di adottare le misure sostitutive necessarie.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari è stato ritenuto compiuto, rendendo attuale l’azione di ottemperanza.

  • art. 7, comma 1, CCNL comparto scuola del 15.03.2001

    È la disposizione contrattuale posta a fondamento della condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti, il cui adempimento è stato imposto in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un giudicato favorevole, la sua notificazione all’amministrazione obbligata, il decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento e la mancata esecuzione dell’obbligo.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega, purché dotato delle competenze necessarie all’esecuzione del giudicato.
  • La nomina preventiva del commissario ad acta è ammissibile quando l’inerzia dell’amministrazione sia già accertata e consente l’attivazione della fase sostitutiva mediante semplice richiesta del creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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