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Sentenza

Sentenza n. 11466/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’ottemperanza del giudicato formatosi a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, n. 3561/2024, pubblicata il 25 ottobre 2024, resa nel giudizio iscritto al r.g.n. 620/2024, notificata in data 4 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202507975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, n. 3561/2024, limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3561/2024, pubblicata il 25 ottobre 2024 e notificata il 4 novembre 2024. Nel corso del giudizio il Ministero della Salute ha comunicato di avere liquidato, in data 12 febbraio 2026, le spese di giudizio dovute in forza della sentenza, producendo il relativo decreto e l’ordine di pagamento. I ricorrenti hanno quindi dichiarato che il Ministero aveva ottemperato alla pronuncia e che era cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, il Ministero della Salute ha eseguito la pronuncia della Corte d’Appello, liquidando le spese di giudizio dovute. Quanto alle spese del processo di ottemperanza, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato il Ministero al pagamento in favore dei ricorrenti di euro 1.500, oltre accessori di legge. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nel giudicato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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