Sentenza n. 2226/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’emissione della carta docente e l’accredito delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo n. 2631/2024, passata in giudicato il 24 dicembre 2025, con la quale il Ministero era stato condannato all’emissione della carta docente e all’assegnazione, per ciascun ricorrente, degli importi indicati nel titolo giudiziale, oltre agli interessi maturati. L’amministrazione non aveva provveduto all’integrale adempimento. È stata documentata sia la formazione del giudicato sia l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute dal Tribunale civile, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inerzia dell’amministrazione, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza di parte per ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera quale ausiliario del giudice e il relativo incarico è obbligatorio; gli atti devono essere depositati mediante il PAT. Il TAR ha inoltre precisato che il ritardo nell’esecuzione può determinare responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in euro 857,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell’amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e ha impartito all’amministrazione un ordine di esecuzione, predisponendo anche la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo, è stato ritenuto inutilmente maturato e rilevante ai fini dell’azione di ottemperanza per il pagamento delle somme dovute.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le condanne derivanti dalla legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie; il dirigente del Ministero resistente non riceve quindi un compenso ulteriore, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
È richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente al commissario ad acta nominato nel giudizio.
art. 26 c.p.a.
In combinato con l’art. 91 c.p.c., fonda la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio a carico dell’amministrazione soccombente.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e l’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento, non abbia dato integrale esecuzione agli obblighi di pagamento o di facere stabiliti dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva, attivabile su istanza della parte interessata.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico costituisce un munus obbligatorio, non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne e, in assenza di una specifica previsione applicabile, non dà luogo a compenso ulteriore se l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando la procedura prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- L’ingiustificato ritardo nell’esecuzione del giudicato e della conseguente sentenza di ottemperanza può costituire fonte di responsabilità amministrativa.
Come è indicizzato
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