Sentenza n. 528/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6936/2020, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto commissariale del 14 marzo 2025 che ha rideterminato il livello massimo di finanziamento 2018 per la specialistica ambulatoriale, comprese le prestazioni APA/PAC, e ha demandato alle Aziende sanitarie provinciali l’assegnazione delle eventuali risorse aggiuntive alle singole strutture
Esito
Favorevole al ricorrente (strutture sanitarie accreditate)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, titolari di laboratori privati accreditati, hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6936/2020, già oggetto della sentenza di ottemperanza n. 9528/2024. Hanno dedotto la nullità del decreto commissariale n. 53/2025 per violazione o elusione del giudicato, sostenendo che: il nuovo finanziamento sarebbe stato determinato in misura peggiorativa rispetto al precedente provvedimento commissariale del 2023; l’Amministrazione avrebbe considerato inderogabile il limite finanziario complessivo di 258.117.300 euro, senza verificare l’effettivo incremento della produttività delle strutture pubbliche e il rischio di compromissione dei LEA; non sarebbe stato dato adeguato rilievo al trasferimento delle prestazioni APA/PAC dal settore ospedaliero a quello ambulatoriale, con conseguente mancata previsione di risorse specifiche; il decreto avrebbe omesso di assegnare direttamente alle strutture ricorrenti le risorse incrementali, demandando tale attività alle Aziende sanitarie provinciali, in contrasto con quanto disposto dalla precedente sentenza di ottemperanza. In via subordinata, hanno dedotto l’annullabilità del decreto per contraddittorietà, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, chiedendo la conversione del rito e la rimessione della causa al TAR Calabria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo sufficientemente specifiche le censure di violazione del giudicato. Nel merito ha accolto il ricorso di ottemperanza e dichiarato nullo il decreto commissariale n. 53/2025. La decisione ha ritenuto elusivo del giudicato il presupposto secondo cui il limite finanziario statale avrebbe costituito un vincolo assoluto e inderogabile, poiché la sentenza n. 6936/2020 aveva imposto di verificare se la riduzione delle risorse destinate ai privati fosse effettivamente compensata da un incremento certo e verificato della produttività pubblica, così da non compromettere i LEA. Il decreto non ha inoltre adeguatamente considerato il trasferimento delle prestazioni APA/PAC dal settore ospedaliero a quello ambulatoriale e non ha dato evidenza delle risorse necessarie a compensare tale trasferimento. È stata altresì ravvisata violazione della sentenza di ottemperanza n. 9528/2024 nella parte in cui il decreto ha demandato alle Aziende sanitarie provinciali l’assegnazione delle risorse alle singole strutture, anziché provvedervi direttamente secondo quanto ordinato dal giudice. Il Collegio ha invece escluso che il precedente provvedimento commissariale del 2023 costituisse un parametro cogente e intangibile, chiarendo che l’incremento del 20% in esso prospettato aveva carattere ipotetico. Le censure subordinate di annullabilità e la domanda di conversione del rito sono state dichiarate improcedibili, in conseguenza della declaratoria di nullità e dell’accoglimento della domanda di ottemperanza. È stata confermata l’investitura sostitutiva del Commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Catanzaro o suo delegato, incaricato di dare piena esecuzione alla sentenza n. 6936/2020 entro 120 giorni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice ha dichiarato la nullità dell’atto elusivo del giudicato e ha impartito le misure necessarie per assicurarne l’esecuzione.
art. 113, comma 1, c.p.a.
Individua il giudice competente a conoscere delle questioni relative all’esecuzione del giudicato; il Consiglio di Stato ha esaminato le censure di violazione ed elusione della sentenza da esso pronunciata.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda subordinata di conversione dell’azione di ottemperanza in azione di annullamento e alla rimessione al TAR; tale domanda è stata dichiarata improcedibile dopo l’accertamento della nullità dell’atto.
art. 15, comma 14, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135
riduzione della spesa complessiva annua rispetto a quella consuntivata per l’anno 2011 nella misura del 2% a decorrere dall’anno 2014
Il vincolo di contenimento della spesa sanitaria non può essere applicato in modo automatico e assoluto se ciò compromette i LEA; deve essere coordinato con la verifica dell’effettiva capacità produttiva del settore pubblico e con il fabbisogno assistenziale.
art. 9-quater, comma 7, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 125
ulteriore riduzione dell’1% rispetto al valore complessivo della spesa consuntiva per il 2014
Richiamato quale ulteriore vincolo legislativo di riduzione della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privati, da applicare compatibilmente con l’esigenza di assicurare i livelli essenziali di assistenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza costituisce elusione del giudicato l’adozione di un nuovo provvedimento che, pur dichiarando di dare esecuzione alla sentenza, riproduca il medesimo presupposto sostanziale già ritenuto inattendibile o illegittimo dal giudice della cognizione.
- I vincoli legislativi di contenimento della spesa sanitaria non possono essere considerati automaticamente assoluti e inderogabili quando la loro applicazione, in assenza di un effettivo e verificato incremento della produttività delle strutture pubbliche, rischi di compromettere l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
- La rideterminazione del finanziamento sanitario deve tenere conto della riorganizzazione dell’offerta assistenziale: quando prestazioni precedentemente comprese nel budget ospedaliero sono trasferite alla specialistica ambulatoriale, il provvedimento attuativo deve evidenziare la corrispondente compensazione finanziaria, assicurando alla nuova struttura assistenziale risorse adeguate.
- L’esecuzione di una sentenza di cognizione che impone la rideterminazione di un tetto di spesa e l’assegnazione delle risorse incrementali non è completa se l’Amministrazione si limita a demandare genericamente a organi subordinati la distribuzione delle somme alle strutture interessate, quando il giudicato imponeva l’assegnazione diretta o comunque una determinazione specifica.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può dichiarare nullo il provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato e confermare o attivare i poteri sostitutivi del Commissario ad acta, fissando un termine per l’esecuzione.
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