Sentenza del 10/01/2018 n. 276 - Comm. Trib. Prov. Catania
Società di comodo e non operative - differenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la distinzione tra società di comodo e società non operative. La società di comodo è descritta come caratterizzata non solo dal mancato o marginale svolgimento di un'attività economico-produttiva, ma anche dall'uso improprio della forma societaria, con intestazione meramente apparente di beni finalizzata a occultare i reali proprietari o a conseguire vantaggi fiscali. La società non operativa prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994, invece, è individuata sulla base di un criterio quantitativo: non supera il test di operatività previsto dalla norma, a prescindere dalle intenzioni dei soci e dall'effettivo intento elusivo o evasivo.
La decisione
Il principio riportato è favorevole alla distinzione concettuale tra le due fattispecie: il mancato superamento del test di operatività non dimostra automaticamente che la società sia stata utilizzata per finalità elusive o per schermare beni personali dei soci. La qualificazione come società non operativa deriva dal parametro quantitativo stabilito dalla legge, mentre la nozione più ampia di società di comodo richiede anche un utilizzo distorto della struttura societaria. Non sono indicati nel testo gli specifici esiti processuali del giudizio né eventuali importi o provvedimenti annullati.
Norme richiamate
Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
La norma individua le società non operative mediante un test quantitativo fondato sui ricavi e sui proventi minimi presunti rispetto al valore dei beni posseduti. Il mancato superamento del test determina la qualificazione fiscale come società non operativa, senza che sia necessario provare un intento elusivo o evasivo dei soci.
Massime di principio
- Il mancato superamento del test di operatività previsto dall'art. 30 della legge n. 724/1994 comporta una qualificazione basata su parametri quantitativi e non prova, da solo, l'esistenza di un intento elusivo o evasivo.
- La nozione di società di comodo in senso sostanziale richiede, oltre alla scarsa o assente attività economica, elementi che dimostrino l'uso improprio della società, ad esempio la mera intestazione di beni o l'occultamento dei reali titolari.
- In una contestazione fiscale occorre distinguere la presunzione legale derivante dal test di non operatività dalla prova di un abuso della forma societaria: sono piani diversi e non automaticamente sovrapponibili.
- La società può contestare la qualificazione come non operativa dimostrando, secondo le regole applicabili, l'esistenza di situazioni oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi minimi o giustificato la scarsa operatività.
- Il principio è coerente con Cass. n. 7344/2011 e con C.T.R. Lombardia, sez. XXVIII, n. 170/2011, richiamate nel testo.
Testo integrale
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